Credito di imposta fondazioni bancarie: il codice tributo per il 2018

Credito imposta fondazioni bancarieL'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle fondazioni di origine bancaria per i versamenti effettuati al Fondo unico nazionale.

CdM – via libera a decreto correttivo Codice Terzo settore

Per assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) il Codice del Terzo settore ha istituito il Fondo unico nazionale (FUN), che è alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui al decreto legislativo n. 153-1999.

A fronte di tali contributi al FUN alle fondazioni è riconosciuto un credito d'imposta fino al 100% dei versamenti effettuati, entro una spesa massima di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi.

Ai fini della determinazione dell'incentivo rilevano i versamenti effettuati al Fondo entro il 31 ottobre di ciascun anno e, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei contributi versati al FUN, l’Agenzia delle entrate definisce annualmente la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione.

Per l'anno 2018, a fronte di risorse per 15 milioni e di versamenti per 38 milioni e 924.543,73 euro, la percentuale definita dalle Entrate è pari al 38,54 per cento.

L'Agenzia comunica a ciascuna fondazione l’ammontare del credito d’imposta spettante, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dal Fisco.

Il codice tributo per la fruizione è “6893”, denominato “Credito d’imposta spettante alle FOB in relazione ai versamenti effettuati al FUN - art. 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.  

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