Fondo efficienza energetica - 310 milioni per imprese e PA
Dopo quattro anni, è pronto il regolamento applicativo che permette di far partire il Fondo per l’efficienza energetica. A disposizione, 310 milioni di euro, di cui 185 già impegnati.
> Fondo efficienza energetica - Crippa, sara’ operativo tra pochi giorni
“Uno strumento atteso da più di quattro anni, fondamentale per rimuovere le barriere finanziarie che limitano la realizzazione di interventi di efficienza energetica da parte delle imprese e della PA”, ha dichiarato il sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa nel corso di un incontro con gli stakeholder per presentare la proposta di regolamento applicativo del Fondo per l’efficienza energetica.
Cos’è il Fondo efficienza energetica
Istituito nel 2014, dal decreto legislativo n. 102 del 4 luglio e disciplinato dal decreto MISE del 22 dicembre 2017, il Fondo - di natura rotativa - sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, comprese le ESCO (Energy Service Company), e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.
Le risorse a disposizione
La dotazione stimata del fondo, al 31 dicembre 2020, è di 310 milioni di euro, di cui 185 milioni già impegnati, e potrà essere incrementata con versamenti volontari da parte di altre amministrazioni centrali e regionali, Enti ed Organismi pubblici ed organizzazione no-profit.
In base alle previsioni, il fondo dovrebbe mobilitare investimenti per oltre 1,7 miliardi di euro, con relativa creazione di posti di lavoro nel settore e opportunità per l’indotto.
> Fondo Efficienza energetica – agevolazioni per imprese e PA
A chi è rivolto e cosa finanzia
Le agevolazioni previste dal Fondo sono rivolte alle imprese, comprese le ESCO, e alla Pubblica Amministrazione.
Partiamo dalle imprese: possono accedere le aziende di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata. L’agevolazione riguarda interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, inclusi gli edifici in cui viene esercitata l’attività economica, ed installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti.
Per quanto riguarda le ESCO, gli interventi ammissibili devono riguardare:
- il miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
- il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare;
- il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica amministrazione.
Passando alla Pubblica amministrazione, sono ammessi gli interventi realizzati dalle PA in forma singola o aggregata/associata tramite un accordo di programma, un protocollo d’intesa o una convenzione.
Gli interventi ammessi devono riguardare:
- il miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
- il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
- il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare.
Articolazione del Fondo
Il fondo ha una natura rotativa e si articola in due sezioni che operano per:
- la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel fondo; la sezione garanzie prevede inoltre una riserva del 30% per gli interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento e per il teleraffrescamento.
- l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel fondo; la sezione finanziamento prevede inoltre, per le PA una riserva del 20% delle risorse stanziate.
Le agevolazioni per le imprese
Sono concesse alle imprese due tipologie di agevolazioni.
Da un lato, la garanzia su singole operazioni di finanziamento, fino all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro un importo garantito compreso tra un minimo di 150mila euro e un massimo di 2,5 milioni.
Dall’altro lato, il fondo prevede un finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.
I finanziamenti agevolati sono concessi per un importo compreso tra un minimo di 250mila euro ed un massimo di 4 milioni.
È richiesta la copertura finanziaria del progetto di investimento apportando un contributo pari almeno all’importo non coperto dalle agevolazioni concedibili (almeno il 15% in forma di mezzi propri).
Nel caso di imprese aggregate o associate, le agevolazioni sono concesse con le stesse modalità ad ognuna delle imprese beneficiarie; in caso di richiesta di garanzia, le imprese si avvalgono di un’unica banca che rivestirà il ruolo di soggetto richiedente.
Le agevolazioni per le PA
Previsto un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di 15 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.
Il finanziamento non può superare il 60% dei costi agevolabili, ad eccezione delle agevolazioni concesse per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica, che non superano l'80% dei costi agevolabili.
I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di 150mila euro ad un massimo di 2 milioni di euro.
Le PA devono garantire la copertura finanziaria dell’investimento non coperto da agevolazioni. Il finanziamento agevolato non è assistito da garanzie.
Costi ammissibili
Sia per le imprese che per le Pubbliche amministrazioni, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e possono riguardare:
- consulenze relative alla progettazione dell’intervento, direzione lavori, collaudi, studi di fattibilità, attestazioni di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici, nella misura massima del 10 per cento del totale dei costi ammissibili;
- apparecchiature, impianti, macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti);
- interventi sull’involucro edilizio comprensivi di opere murarie, inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
- infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica - comprensivo dell’allacciamento alla rete - del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell’impianto).
Escluse le spese relative a beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria; macchinari, impianti e attrezzature usati; spese di funzionamento, spese notarili, quelle relative a imposte, tasse o scorte; consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario; spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500 euro, suscettibili di singola autonoma utilizzazione .
Le agevolazioni concesse sono cumulabili, nel caso delle imprese, con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative UE, nazionali e regionali, e nel caso delle PA con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% dei costi ammissibili.
Come presentare domanda
La gestione del fondo è affidata a Invitalia, che definirà tempi e modalità per l’invio telematico delle domande.
In base alla proposta di regole applicative, sappiamo che per presentare domanda è necessario registrarsi sulla piattaforma dedicata, disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta certificata.
Il progetto di investimento non può essere avviato prima della presentazione della domanda. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione istruttoria. Non è possibile presentare più di una domanda per il medesimo progetto d’investimento prima dell’esito della prima istanza di accesso.
Consultazione sulle regole applicative
“Per quel che riguarda l’operatività del Fondo”, sottolinea Crippa, “abbiamo avviato anche in questo caso un confronto con gli stakeholder che continuerà online, sulla base della proposta di regole operative messe a punto insieme ad Invitalia”.
I soggetti interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro il 25 gennaio 2019.
La Corte dei conti dovrà registrare la convenzione tra i Ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente e Invitalia, e dovrà essere emanato un decreto inter-direttoriale che stabilisca le modalità operative per l’accesso al Fondo.