Ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus - le guide del Fisco
L’Agenzia delle entrate pubblica la versione aggiornata della guida al bonus mobili, prorogato a tutto il 2020 dalla Legge di Bilancio.
> Le risposte ai dubbi su ecobonus, sismabonus e bonus mobili
La Legge di Bilancio ha prorogato le agevolazioni per la casa 2020, relative agli interventi per il risparmio energetico, le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. In una serie di guide aggiornate il Fisco fornisce le informazioni utili per accedere agli incentivi fiscali.
> Manovra: ecobonus, bonus ristrutturazioni, mobili e facciate nel 2020
Ecobonus
Valido fino al 31 dicembre l’ecobonus, la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Nella guida, l’Agenzia delle entrate illustra le varie tipologie di lavori per i quali si possono richiedere le detrazioni, spiegando che per alcuni interventi la percentuale di detrazione è ridotta al 50%. Si tratta delle spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.
Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro).
Escluse dalle spese agevolabili quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
La Manovra 2019 ha inoltre introdotto una nuova detrazione del 65%, fino a un 100mila euro, per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Sempre del 65% la detrazione per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Ecobonus nei condomini
La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio.
Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70% o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.
Quindi, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
Bonus ristrutturazioni
Sarà ancora possibile, fino a tutto il 2020, chiedere una detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Nello specifico, sono previste detrazioni per i lavori effettuati sulle singole unità abitative pari al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare, e al 36%, con il limite massimo di spesa di 48mila euro per unità immobiliare.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
> Guida al bonus ristrutturazioni
Bonus mobili ed elettrodomestici
La terza guida delle Entrate riguarda la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
L’agevolazione è stata prorogata anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.
Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2018.
La guida chiarisce che il bonus spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. In altri termini, solo chi sostiene effettivamente i costi di un intervento di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ha diritto alla detrazione del 50%. Attenzione, dunque, perché se in una coppia, uno dei coniugi sostiene tutte le spese per ristrutturare l’immobile e l’altro quelle per l’arredo, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Tra i beni agevolati, per quanto riguarda i mobili, rientrano, per esempio, divani e poltrone, letti e materassi, armadi e librerie, tavoli e sedie. L’elenco degli elettrodomestici comprende, tra gli altri, frigoriferi e congelatori, stufe elettriche e forni a microonde, lavatrici, asciugatrici e, da quest’anno, anche lavasciuga.
Sismabonus
Di sismabonus si parla per la prima volta nel decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella legge n. 90-2013: si tratta di una detrazione sulle spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici, che può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.
La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Si può usufruire di una maggiore detrazione, in particolare:
- quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
- se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.
Nella guida del Fisco dedicata al sismabonus (aggiornata a luglio 2019) sono contenute le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto Crescita (legge n. 58-2019), che prevede la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica e antisismici di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo sarà poi recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.
I fornitori che hanno effettuato gli interventi a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà è concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.
Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio ne spiega le modalità attuative, chiarendo innanzitutto le tempistiche: chi opta per questa formula deve comunicarlo al Fisco entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
> Guida al sismabonus