Decreto Crescita - sconto in fattura per ecobonus e sismabonus
Il decreto Crescita ha introdotto lo sconto immediato al posto di ecobonus e sismabonus. Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate spiega come funziona.
> Sconto al posto di ecobonus e sismabonus: pronta modifica decreto Crescita
La legge di conversione del decreto Crescita (legge n. 58-2019), entrata in vigore il 30 giugno 2019, prevede una serie di novità per ecobonus e sismabonus: dall'estensione della detrazione per i lavori di miglioramento e adeguamento sismico alle zone 2 e 3 allo sconto in fattura.
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Cos’è il sismabonus e come cambia con la conversione del decreto Crescita
Di sismabonus si parla per la prima volta nel decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella legge n. 90-2013: si tratta di una detrazione sulle spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici, che può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.
La percentuale della detrazione varia a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio.
La legge di conversione del decreto Crescita prevede l’estensione alle zone 2 e 3 di rischio sismico del bonus oggi previsto solo per gli edifici in zona 1 (quella ad altissimo rischio).
Una modifica che, di fatto, estende a quasi tutto il territorio nazionale la possibilità di accedere all’incentivo.
Sconto immediato al posto di sismabonus ed ecobonus
La legge introduce anche una serie di novità per quanto riguarda gli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.
Si prevede la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica e antisismici di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo sarà poi recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.
I fornitori che hanno effettuato gli interventi a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà è concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.
Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio ne spiega le modalità attuative, chiarendo innanzitutto le tempistiche: chi opta per questa formula deve comunicarlo al Fisco entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.