Brexit – le misure previste dall'UE in caso di no deal
Presentata dalla Commissione europea la sesta comunicazione sui preparativi e le misure di emergenza per la Brexit, in vista del possibile recesso del Regno Unito dall’Unione europea senza accordo il 31 ottobre 2019.
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Data l'incertezza che nel Regno Unito continua a circondare la ratifica dell'accordo di recesso concordato con il governo del paese a novembre 2018 e in considerazione della situazione politica generale in cui versa il paese sul piano nazionale, la Commissione europea esorta i singoli portatori di interessi a prepararsi ad ogni evenienza.
Inoltre, essendo l'ipotesi di uscita senza accordo il 1º novembre 2019 un esito ancora potenzialmente possibile, raccomanda a tutti loro di approfittare dei tempi della proroga del termine, di cui all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, per mettere in atto misure di preparazione e di emergenza per gestire l’eventualità di una Brexit senza accordo.
I preparativi della Commissione UE al no deal sono partiti nel dicembre 2017 e hanno condotto a 19 proposte legislative, che sono state tutte adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. In più, l'Esecutivo UE ha adottato 63 atti non legislativi e pubblicato 100 avvisi sui preparativi alla Brexit.
Tre le questioni principali da affrontare laddove il Regno Unito diventi un paese terzo senza che intervenga un regime transitorio: la tutela dei diritti dei cittadini che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione prima della Brexit; il rispetto degli obblighi finanziari assunti dal Regno Unito in qualità di Stato membro; il mantenimento dell'accordo del Venerdì santo e la pace nell'isola d'Irlanda, nonché l'integrità del mercato interno.
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I preparativi per un'uscita senza accordo
Considerando la possibile Brexit senza accordo, la Commissione europea ha pubblicato una lista di controllo dettagliata per aiutare le imprese che commerciano con il Regno Unito per renderle pronte ad espletare tutte le formalità del caso.
La comunicazione passa in rassegna i preparativi effettuati in settori in cui occorre una vigilanza continua e particolare, quali i diritti dei cittadini, le dogane e gli scambi commerciali, i medicinali, i dispositivi medici e le sostanze chimiche, i servizi finanziari e la pesca.
Nello specifico, la lista prevede tre pilastri fondamentali: immissione di merci sul mercato dell’UE ed esportazioni; prestazione di servizi nell’UE; altri aspetti vari.
Nelle prime due sezioni si esplorano fattori come certificati e autorizzazioni, etichettatura dei prodotti, gestione dei consumatori, prestazione transfrontaliera dei servizi e altre tipologie di procedure associate alle attività. Nella terza sezione si considerano, invece, aspetti più eterogenei: dalle imposte sul valore aggiunto di beni e servizi, ai contratti e le clausole di giurisdizione, dalla gestione dei dati personali alla fiscalità diretta.
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Gli adeguamenti tecnici alle precedenti misure di emergenza
Le misure di preparazione e di emergenza considerate dalla Commissione UE, nella scorsa comunicazione, continuano ad essere idonee agli scopi prestabiliti e per questo non subiranno delle modifiche sostanziali. Tuttavia, la Commissione ha deciso di apportare alcuni adeguamenti tecnici a specifiche misure in tre settori principali:
- Trasporti: la Commissione ha proposto due proroghe, una al regolamento che garantisce i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada (regolamento (UE) 2019/501) e l’altra al regolamento sulla connettività di base del trasporto aereo (regolamento (UE) 2019/502), rispettivamente al 31 luglio 2020 e al 24 ottobre 2020;
- Attività di pesca: la Commissione ha proposto di estendere l'approccio previsto nel regolamento di emergenza sulle autorizzazioni di pesca(regolamento (UE) 2019/498) con una misura analoga per il 2020, che fornisca un quadro per concedere ai pescatori dell'UE e del Regno Unito l'accesso reciproco alle rispettive acque nel 2020.
- Bilancio dell’UE: La Commissione ha proposto estendere l'approccio del regolamento di emergenza in materia di bilancio per il 2019 (regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio) con una misura simile per il 2020. Questo implica che il Regno Unito e i beneficiari britannici rimarranno ammissibili a partecipare ai programmi nel quadro del bilancio dell'UE e a ricevere finanziamenti fino alla fine del 2020, solo se il Regno Unito accetta e soddisfa le condizioni già previste nel regolamento di emergenza del 2019, versa il suo contributo di bilancio per il 2020 e consente che siano effettuati gli audit e i controlli necessari.
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Photo credit: Marco Verch Professional Photographer and Speaker