Turismo – contributi a PA e Terzo Settore
In Gazzetta ufficiale i nuovi criteri di accesso ai contributi per il settore turistico. Le agevolazioni sono destinate ad enti pubblici e organismi di diritto pubblico e a soggetti senza scopo di lucro.
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Con il decreto del 26 giugno 2019, appena approdato in Gazzetta ufficiale, il Ministero delle Politiche agricole e del Turismo ha infatti aggiornato le disposizioni per la concessione dei contributi a sostegno del settore.
Le agevolazioni fanno riferimento, da una parte, alla legge n. 702 del 1955, che sostiene enti pubblici e di diritto pubblico per iniziative e/o manifestazioni che interessino il movimento turistico, poi ampliata nelle sue finalità dalla legge n. 44 del 1982, per soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonché quelle inerenti all’attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell’industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale.
Dall'altra, il riferimento è alla legge n. 174 del 1958, che prevede aiuti una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile.
Chi può ottenere i contributi
I beneficiari delle agevolazioni sono:
- a) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico ai sensi della n. 702-55 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell’attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell’industria alberghiera, anche a livello universitario e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 44-82;
- c) enti senza scopo di lucro che svolgono attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 174-58.
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Come richiedere le agevolazioni
A decorrere dall’esercizio finanziario 2019, i soggetti ammessi possono inviare la relativa istanza, corredata della documentazione prevista, all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Le domande devono essere presentate annualmente entro il termine del 30 gennaio e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo.
Un'apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Capo Dipartimento del turismo, valuterà le istanze pervenute. L’entità del contributo da assegnare sarà infatti calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione.
In ogni caso l’entità dell'aiuto non potrà superare il 50% della quota partecipativa finanziaria dell’ente promotore per quanto riguarda le istanze presentate ai sensi della legge n. 702-55 e della legge n. 44-82, mentre per quelle ai sensi della legge n. 174 del 1958 l’entità del contributo non potrà essere superiore a 25mila euro, né eccedere l’eventuale deficit risultante dal bilancio annuale dell’ente.
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