Ecobonus auto: pronti i codici tributo
L’Agenzia delle entrate indica i codici per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del cosiddetto ecobonus, l’incentivo per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni di CO2, elettrici e ibridi.
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La Legge di bilancio 2019 riconosce un contributo per i veicoli acquistati (anche in leasing) e immatricolati in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di categoria M1 nuovi di fabbrica, caratterizzati da basse emissioni di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo di listino ufficiale inferiore a 50mila euro, Iva esclusa.
Si prevede inoltre che il contributo sia corrisposto dal venditore all’acquirente, tramite compensazione con il prezzo di acquisto e che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo e recuperino tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
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I codici tributo
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite F24, sono istituiti i codici tributo “6903” e “6904”: il primo riguarda gli autoveicoli di categoria M1, nuovi di fabbrica, caratterizzati da basse emissioni di CO2, il secondo interessa i veicoli elettrici o ibridi, anch’essi nuovi di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.
I nuovi codici sono istituiti dalla risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019.
In sede di compilazione del modello F24, i codici si trovano nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.