Coronavirus: Entrate, risposte alle domande su dl Cura Italia
Con la risoluzione 18/E del 9 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al premio per i lavoratori dipendenti previsto dal decreto Cura Italia. Il provvedimento integra la circolare 8/E del 3 aprile 2020 che raccoglie le risposte ai quesiti posti da associazioni di categoria, strutture regionali dell’Agenzia, professionisti e altri contribuenti sulle principali misure del dl 18-2020.
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Con la circolare 8/E del 3 aprile 2020 l'Agenzia ha risposto ad una serie di domande sul dl Cura Italia, riunite in cinque gruppi:
- proroga e sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti;
- sospensione delle attività degli enti promotori, versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e termini dei procedimenti tributari;
- misure specifiche a sostegno delle imprese;
- misure specifiche a sostegno dei lavoratori;
- altre disposizioni.
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Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi
Nel primo gruppo sono forniti chiarimenti sui quesiti relativi ad una serie di disposizioni del dl Cura Italia:
- rimessione in termini per i versamenti (articolo 60);
- sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (articolo 61);
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 62);
- menzione per la rinuncia alle sospensioni (articolo 71).
In risposta al dubbio formulato riguardo lo slittamento dei termini di pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, l’Agenzia conferma che l’adempimento è tra quelli la cui scadenza è stata rinviata dal 16 al 20 marzo 2020.
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La proroga è più lunga per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal decreto Mef del 24 febbraio 2020, in tal caso gli interessati usufruiscono d’una sospensione più estesa con scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.
Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.
Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.
Possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e n. 14/E dell’Agenzia, se l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.
Tra gli argomenti trattati in questa sezione c'è anche l’emissione delle fatture, uno degli adempimenti attualmente non sospesi, così come l’invio telematico dei corrispettivi. Tuttavia l’Agenzia ritiene che, in un’ottica di massimo favor per i contribuenti, facciano comunque eccezione e ricadano, quindi, nella sospensione, le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita a un momento successivo (come ad esempio, per l’assenza di rete internet e/o per problemi di connettività del dispositivo).
Oggetto di sospensione è anche l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi da parte degli operatori con volume d’affari inferiore a 400mila euro, che non utilizzano ancora un registratore telematico, né la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano a emettere scontrini o ricevute fiscali.
Analogamente, possono ricadere nella sospensione il termine di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici.
Pertanto, se un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati - poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema è impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza - sarà possibile effettuare la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo.
Sospensione delle attività degli enti promotori e altro
Nel secondo gruppo rientrano le risposte dell'Agenzia in merito a:
- sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (Articolo 67);
- sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Articolo 68);
- differimento delle udienze e sospensione dei termini dei procedimenti tributari (articolo 83);
- sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (articolo 103).
La circolare chiarisce che tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del TUR. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.
Le Entrate forniscono delucidazioni anche sulla sospensione dei termini dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA.
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Sostegno alle imprese
Il terzo gruppo fornisce chiarimenti sulle questioni attinenti alle disposizioni del dl Cura Italia relative a:
- credito d’imposta per botteghe e negozi (articolo 65);
- misure di sostegno finanziario alle imprese (articolo 55).
La circolare, riguardo il bonus per botteghe e negozi, detta le regole per la fruizione del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciale, pari al 60% del canone di locazione del negozio, pattuito per il mese di marzo. Al riguardo, le Entrate precisano che il bonus maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone stesso.
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Sostegno ai lavoratori
Il quarto gruppo riguarda le questioni attinenti le disposizioni del decreto legge del 17 marzo 2020 relative al premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63).
Per la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, l’Agenzia chiarisce che va considerato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Inoltre, i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Con la risoluzione 18/E del 9 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate ricorda che il premio di 100 euro deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede nel mese di marzo e non spetta, invece, per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, perché era in telelavoro o in smart working, o perché assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, eccetera).
Si precisa poi che il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Anche con riferimento al part time ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.
Se il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore e, a tal fine, quest’ultimo dichiarerà al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.
Alla luce del quadro normativo, la risoluzione fornisce alcune esemplificazioni utili ai fini dell’applicazione del bonus, prendendo in considerazione: un contratto di part time orizzontale, un contratto di part time verticale, due contratti di part time orizzontale, due contratti di part time verticale.
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Altre disposizioni
Nel quinto gruppo, infine, sono forniti chiarimenti in merito alle questioni su:
- requisizioni in uso o in proprietà (articolo 6);
- fondo centrale di garanzia PMI (articolo 49);
- erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (artt. 66 e 99).
Per quanto riguarda la deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, l’Agenzia chiarisce che - non essendo la deduzione parametrata al reddito realizzato - l’agevolazione prevista dal dl Cura Italia spetta anche in presenza di una perdita fiscale dell’azienda realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale in questione.
Altro aspetto importante spiegato dalle Entrate riguarda la solidarietà alimentare. Le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nel contesto emergenziale attuale ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano, chiarisce l’Agenzia, tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con ildl 18-2020.