Lombardia: minibond, 120 milioni per lo sviluppo aziendale
Apre oggi la misura minibond, promossa da Finlombarda per sostenere, in partnership con altri investitori istituzionali, le imprese lombarde che ricorrono ai minibond come canale alternativo di finanziamento dei propri piani di sviluppo e investimento.
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L'intervento è rivolto alle aziende lombarde che:
- hanno sede legale e/o sede operativa in Lombardia,
- sono costituite, attive e iscritte al registro delle imprese,
- sono costituite in forma di società di capitali,
- non sono in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo non omologato, o nella condizione in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni suddette nei propri riguardi,
- non sono inadempienti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973,
- non sono attive nel gioco d’azzardo e attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e scommesse, etc) e nella pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc.),
- sono attive in uno dei settori di attività con codice ATECO 2007 con esclusione dei settori L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) fatta eccezione del codice K) 64.20.00 (Attività delle società di partecipazione - holding), che è ammesso.
Il plafond di risorse finanziarie messe a disposizione da Finlombarda per la sottoscrizione di minibond è di 120 milioni di euro, ai quali si aggiungono le risorse finanziarie dei co-investitori.
Il valore complessivo dell’emissione dovrà essere compreso tra 1 milione e 35 milioni di euro.
Finlombarda potrà sottoscrivere fino a un massimo del 40% del valore complessivo in emissione, adeguato in base all’importo effettivamente raccolto, per un importo complessivo comunque non superiore a 5 milioni di euro.
La sottoscrizione da parte di Finlombarda è, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione del restante importo dell’emissione da parte di investitori istituzionali e/o investitori istituzionali convenzionati. La durata delle obbligazioni potrà essere ricompresa tra un minimo di 3 e un massimo di 10 anni.
Possono aderire all’iniziativa, in qualità di co-investitori, i fondi mobiliari chiusi, gli organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR), gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), i soggetti autorizzati all’esercizio di attività di negoziazione e collocamento di strumenti finanziari, le imprese di assicurazione, le banche e le società appartenenti a gruppi bancari, gli intermediari finanziari iscritti all’albo unico ex art. 106 T.U.B.
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