Fondo inquilini morosi incolpevoli: via libera al riparto per il 2021
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i criteri di riparto delle risorse annuali relative al Fondo inquilini morosi incolpevoli, finalizzato al sostegno dei soggetti che, a causa di una sopravvenuta riduzione o perdita del reddito, non sono più in grado di pagare l'affitto della casa in cui vivono. A disposizione 50 milioni di euro per il 2021.
Bonus prima casa: precisazioni e chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
Con l’intesa raggiunta tra Ministero delle infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sul piano di riparto dei 50 milioni di euro del Fondo inquilini morosi incolpevoli, si avvicina la data per l’utilizzo effettivo delle risorse stanziate per il 2021.
"La crisi pandemica ha colpito molte famiglie e molte persone che oggi vivono in forti difficoltà economiche e stentano o non riescono a pagare per la propria abitazione. La casa è un bene fondamentale, è alla base della qualità della vita delle persone, che devono essere perciò sostenute per superare questo momento difficile", ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.
Cosa finanzia il Fondo inquilini morosi incolpevoli
Nato come strumento di sostegno al reddito delle fasce più deboli della popolazione e, al contempo, come misura per ridurre il fenomeno della morosità, il Fondo inquilini morosi incolpevoli è stato istituito nel 2013 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e vantava una dotazione complessiva di 265 milioni di euro per il settennato 2014-2020.
L’obiettivo di Fondo, infatti, è quello di concedere contributi a favore di quelle persone che, per una sopravvenuta riduzione o perdita del reddito, non riescono a pagare l'affitto della casa in cui vivono e diventano, loro malgrado, morosi.
Più nello specifico per "morosità incolpevole" il Fondo intende quella "situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare da ricondurre ad una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, nel 2020 è stata ampliata la platea dei beneficiari.
L'assetto, che è stato confermato anche per l'anno in corso, ammette anche i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino, in ragione dell'emergenza Covid-19:
- di aver subito una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali;
- di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.
Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.
Anche nel caso in cui dovesse protrarsi l'emergenza epidemiologica, la riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, attraverso il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.
I contributi concessi non sono cumulabili con il Reddito di cittadinanza (Rdc). Quindi i Comuni, una volta erogati i contributi, dovranno comunicare all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul Rdc per la quota destinata all'affitto.
Ai Comuni il compito di fare verifiche e concedere i contributi
Pur trattandosi di fondi nazionali, i contributi vengono erogati direttamente dai Comuni. Le regole di funzionamento del Fondo prevedono infatti che, dopo una prima ripartizione delle risorse disponibili tra tutte le Regioni italiane, ci sia una seconda suddivisione degli stanziamenti a favore dei Comuni da parte di ogni Regione.
Spetterà quindi ad ogni singolo Comune l’onere di dare o meno l’ok per la concessione del contributo alle persone che ne faranno richiesta.
Ciascun Comune, infatti, sarà tenuto a verificare il possesso dei requisiti di accesso al Fondo previsti dalla normativa di riferimento tra cui rientrano:
- il possesso di un I.S.E.E. non superiore a 26 mila euro l’anno;
- l’essere destinatari di un avviso di sfratto per morosità;
- l’avere in corso un contratto di locazione regolarmente registrato.
L'importo massimo del contributo concedibile è pari a 12mila euro per ciascun richiedente, ovviamente nei limiti della disponibilità prevista per ogni regione.
Con l’obiettivo di venire incontro alle situazioni di maggiore difficoltà, il Fondo prevede anche una serie di criteri preferenziali per la concessione del contributo. In particolare i Comuni, nell’erogare i fondi, daranno la precedenza ai casi in cui, all’interno del nucleo familiare, ci siano:
- ultrasettantenni o minori;
- oppure con invalidità accertata pari ad almeno il 74%;
- oppure per quelle famiglie che siano in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
La dotazione complessiva potrà essere utilizzata anche in forma coordinata con le risorse del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse maggiormente aderente alla domanda espressa nelle singole realtà locali.
Le risorse del Fondo sono destinate anche in deroga all'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa e saranno disponibili mediante bandi emanati da ciascuna amministrazione comunale.