Bonus teatro e spettacoli, pronto il codice tributo per l'utilizzo in compensazione
Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali.
Cosa prevede il decreto Sostegni
Con la risoluzione n. 67/E del 2021 il Fisco ha stabilito il codice tributo "6952" per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta quale contributo straordinario a favore dei soggetti che operano nel comparto e che hanno subito nel 2020 una riduzione del fatturato.
La comunicazione arriva a distanza di tre settimane dalla pubblicazione, sempre da parte dell'Agenzia delle entrate, delle indicazioni su come ottenere il bonus teatro e spettacoli, sotto forma di tax credit del 90% delle spese sostenute nello scorso anno, sui requisiti da rispettare e sulle tipologie di spese ammissibili.
A chi spetta il credito d'imposta teatro e spettacoli dal vivo
Il credito d'imposta, previsto dal decreto Sostegni (dl n.41-2021), è riconosciuto alle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Oltre alle imprese residenti, il bonus può essere utilizzato anche dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nello stesso settore.
Tra le attività ammissibili, a titolo esemplificativo, rientrano il teatro, la musica, inclusa la lirica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Possono inoltre beneficiare del contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, ma con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.
La norma non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività. Quindi, rientrano nell’ambito di applicazione del beneficio anche tutti i soggetti operanti nei settori in precedenza indicati che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.
In particolare, è necessario che l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019.
Il credito d’imposta, poi, è concesso anche se le imprese interessate hanno beneficiato, in via ordinaria, di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), cioè il principale strumento di sostegno al settore, istituito dalla legge n. 163/1985, che prevede aiuti finanziari a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante e nella promozione e nel sostegno di manifestazioni e iniziative di rilevanza nazionale da svolgere in Italia o all'estero.
Per poter beneficiare del credito d’imposta per la realizzazione di attività teatrali e spettacoli dal vivo, tutti i soggetti devono aver presentato la domanda entro la scadenza del 15 novembre 2021.
A quanto ammonta il bonus teatro e spettacoli
Il bonus è riconosciuto nella misura del 90% delle spese, sostenute nel 2020 che spetta anche se le attività hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
L'agevolazione è calcolata assumendo come base di commisurazione i costi ammissibili al netto dell’IVA, laddove dovuta.
Il tax credit non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta Irap, non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa, non rileva per la determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa.
La somma assegnata è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fissa la percentuale di fruizioni del beneficio rispetto alla somma teoricamente spettante.
Il credito di imposta può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di 250mila euro e non soggiace neanche alla soglia generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi, previsto per ciascun anno solare.
Considerato che la norma non fissa un termine ultimo per l’utilizzo dell’agevolazione, l’Agenzia ritiene che nel caso in cui non sia fruita, in tutto o in parte, l’ammontare residuo può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell’agevolazione fiscale, la legge fissa il limite complessivo di spesa nella misura di 10 milioni di euro nel 2021.
Consulta il testo del decreto-legge n. 41-2021 coordinato con la legge di conversione n. 69-2021 in Gazzetta ufficiale
Consulta la legge n. 69-2021 in Gazzetta ufficiale
I chiarimenti del Fisco sul bonus teatri e spettacoli
Al fine di consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus teatro e spettacoli, con risoluzione n. 67/E del 30 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6952".
Il provvedimento direttoriale del 26 novembre 2021 ha stabilito la percentuale da utilizzare per quantificare l’agevolazione. L’ammontare massimo del bonus fruibile è pari infatti al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale, fissata al 4,1881%, troncando il risultato all’unità di euro.
Con la circolare n. 14 del 10 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha invece fornito le istruzioni per richiedere il bonus destinato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo. Il documento di prassi, nello specifico, fornisce indicazioni su come ottenere il contributo, sui requisiti da rispettare e sulle tipologie di spese ammissibili.
Infine con il provvedimento dell'11 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate aveva stabilito le modalità di fruizione del credito d'imposta in questione, riconoscendo la finestra temporale dal 14 ottobre al 15 novembre 2021 come intervallo utile per l’invio delle domande di tax credit.