Sostegni bis: dalle Entrate i codici tributo per il contributo perequativo
Si tratta dell'aiuto rivolto a imprese e professionisti che hanno registrato un calo di utili o un aumento delle perdite di almeno il 30%. Ecco le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per utilizzarlo o restituirlo.
Cosa prevede il dl Sostegni bis
Scopo della misura, prevista dal decreto Sostegni bis (dl n. 73-2021), è sostenere aziende e partite IVA nel far fronte dell'emergenza Covid.
Dl Sostegni bis: come accedere ai contributi a fondo perduto
- Contributo automatico
- Contributo alternativo
- Contributo perequativo
- I criteri del MEF
- Dichiarazione dei redditi
- Come presentare la domanda
- 4 codici tributo - Estesa la platea dei beneficiari
- Grandi imprese: le istruzioni per richiedere i contributi
- Codici tributo per grandi imprese
1. Contributo automatico
A giugno l'Agenzia delle Entrate ha avviato il pagamento dei ristori rivolti a coloro che già hanno beneficiato dei contributi a valere sul primo decreto Sostegni (dl 41-2021), per lo stesso importo; i bonifici arriveranno in automatico, senza bisogno di presentare una nuova domanda. Ricordiamo che in base al dl n. 41-2021 sono previste 5 fasce di indennizzo, determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata per tutte le partite IVA con un fatturato nel 2019 fino a 10 milioni di euro, con perdite di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020.
Al 23 giugno 2021 sono stati disposti i pagamenti di 1,77 milioni di bonifici – per un totale di circa 5 miliardi di euro – che, senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto Sostegni. A questi bonifici si sommano inoltre circa 38mila crediti d’imposta, per circa 166 milioni di euro, che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione.
In totale sono oltre 1,8 milioni i beneficiari del nuovo contributo automatico per un totale di 5,2 miliardi di euro.
Il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.
Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941 istituito con la risoluzione delle Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021. Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.
2. Contributo alternativo
E' scaduto il 2 settembre il termine per accedere alla nuova componente dei ristori, il cosiddetto 'contributo alternativo'. Le istruzioni per richiedere gli aiuti sono dettate dall'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 2 luglio.
Il contributo alternativo si basa sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, e l'ammontare dell'indennizzo varia anche in relazione alla tipologia di beneficiario, ossia tra chi ha già beneficiato dei ristori del primo dl Sostegni e chi no.
Per coloro che hanno beneficiato dei ristori del dl Sostegni, se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale di:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato dei ristori del dl Sostegni, se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale di:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
3. Contributo perequativo
A differenza del contributo automatico e di quello alternativo, il contributo perequativo si concentra sui risultati economici dei contribuenti; questo significa che l'indennizzo viene assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio, tenendo conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.
MEF: i criteri per accedere al contributo perequativo
Pubblicato il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze che definisce le regole per accedere al contributo perequativo, misura che - nei giorni precedenti - aveva ottenuto il via libera di Bruxelles.
Possono accedere al contributo le partite IVA che hanno registrato nel 2020 un calo di utili o un aumento delle perdite di almeno il 30% rispetto al 2019.
Il decreto prevede che per determinare l’ammontare del contributo spettante, alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello riguardante lo stesso periodo del 2019 - diminuita degli altri contributi eventualmente già ricevuti dall’Agenzia delle Entrate - gli interessati devono applicare percentuali diverse, a seconda della loro “grandezza”:
- 30% per chi ha ricavi o compensi non superiori a 100mila euro
- 20% per soggetti con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro
- 15% per imprese e partite IVA con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a un milione di euro
- 10% per coloro che hanno ricavi/compensi superiori a un milione e fino a 5 milioni di euro
- 5% per soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Non spetta alcun contributo a fondo perduto se la l'ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dal Fisco è uguale o maggiore la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
I termini per richiedere i contributi dovranno essere definiti dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento.
Le scadenze da rispettare per l'invio della dichiarazione dei redditi
Per accedere al contributo perequativo è necessario presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
La scadenza per l'invio della dichiarazione, inizialmente fissata al 10 settembre, è stata prorogata - con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 settembre - al 30 settembre, per rispondere alle esigenze delle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali.
Il modello Redditi 2021 deve essere presentato dai titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Dl in questione, residenti o stabiliti nel territorio italiano, che producono reddito agrario o svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.
Per tutti gli altri contribuenti, invece, la scadenza per l’invio del modello dichiarativo è il 30 novembre.
Come richiedere il contributo perequativo
Con provvedimento del 29 novembre, il Fisco ha definito le modalità e i termini per richiedere il contributo perequativo.
Le domande possono essere presentate - dagli operatori economici o dagli intermediari - utilizzando la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021, oppure mediante un software che generi il file realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento, con il successivo invio tramite desktop telematico sempre entro il 28 dicembre 2021.
Quattro codici tributo per il contributo perequativo
Con la risoluzione n. 73 del 16 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo rivolto ai soggetti che hanno optato per l’utilizzo in compensazione del contributo perequativo: "6957" denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.
A questo si aggiungono altri tre codici per coloro che hanno ricevuto il contributo non spettante e devono restituirlo:
- “8134” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
- “8135” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
- “8136” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
Estesa la platea dei beneficiari
La legge di conversione del dl n. 73-2021 estende l'accesso ai contributi a fondo perduto anche ai titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi - derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi - o compensi in denaro o in natura compresi tra 10 milioni e 15 milioni di euro, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
Questa nuova platea di beneficiari può accedere:
- al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni (dl n. 41-2021), calcolato applicando il 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019; in questo caso è riconosciuto anche il contributo ulteriore previsto dal dl Sostegni bis alle partite IVA attive al 26 maggio 2021;
- al contributo a fondo perduto alternativo, determinato - nel caso in cui i beneficiari abbiano diritto al contributo del dl Sostegni - applicando il 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020. In tale ipotesi non è riconosciuto il contributo ulteriore per partite IVA attive al 26 maggio 2021;
- il contributo a fondo perduto per partite Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario - nel caso in cui i beneficiari non abbiano diritto al contributo del dl Sostegni - applicando il 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020.
Consulta il testo del dl n. 73-2021 coordinato con la legge di conversione n. 106-2021, GU Serie Generale n.176 del 24 luglio 2021, Suppl. Ordinario n. 25
Grandi imprese: le istruzioni per richiedere i contributi
Come stabilito dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 268440/2021 gli operatori IVA, esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, danneggiati dal protrarsi dell’epidemia, che nel 2019 hanno conseguito compensi o ricavi compresi fra i 10 e i 15 milioni di euro, hanno tempo fino al 13 dicembre 2021 per accedere ai contributi a fondo perduto introdotti dal decreto Sostegni bis.
Gli indennizzi spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali, mentre non possono accedervi i soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, gli enti pubblici (articolo 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis del Tuir).
I contribuenti possono richiedere le agevolazioni con apposita istanza, da presentare esclusivamente tramite l’invio di file utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; per questi contributi non è prevista la possibilità di presentare l’istanza tramite procedura web.
L’ammontare dei contributi spettanti è determinato in modo differente a seconda dell’oggetto della domanda:
- se viene richiesto esclusivamente il contributo del decreto Sostegni, l'importo è calcolato applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. È riconosciuto comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, anche in assenza del requisito del calo di fatturato, ai quali è garantito per un importo almeno pari al minimo. In tal caso, spetta anche il contributo automatico disciplinato dal Sostegni bis, per un importo pari al contributo del dl Sostegni riconosciuto qualora ne ricorrano le condizioni;
- se viene richiesto esclusivamente il contributo alternativo del Sostegni bis, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 30% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- se vengono richiesti entrambi i contributi del dl Sostegni e quello alternativo del Sostegni bis:
- per il contributo del dl Sostegni, l’importo è calcolato come sopra descritto, e in questo caso il contributo automatico non è riconosciuto
- per il contributo alternativo del Sostegni bis, l'importo è ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per tutti i soggetti, l'importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150mila euro.
I contributi a fondo perduto sono esclusi da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Codici tributo per le grandi imprese
Con la risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei contributi a fondo perduto rivolti alle grandi imprese:
- 6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”
- “6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”
- “6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.
I codici tributo vanno riportati al momento della compilazione del modello F24 nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
Con la risoluzione n. 48 del 19 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate aveva già istituito quattro codici tributo:
- il codice tributo 6946 per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto “attività stagionali” previsto dal dl Sostegni bis a favore di contribuenti titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario;
- i codici tributo 8131, 8132, 8133 per la restituzione spontanea, tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 Elide), del contributo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni.
Grafica a cura del MEF