In Gazzetta ufficiale il decreto sulle garanzie ISMEA per agricoltura e pesca
I criteri di accesso alle garanzie per i settori agricolo, agroalimentare e ittico di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 sono stati aggiornati alla luce delle nuove esigenze del settore.
Agricoltura: operativo il portale per richiedere la nuova garanzia Ismea U35
La nuova normativa per il calcolo e il rilascio della garanzia ISMEA alle imprese agricole, agroalimentari e della pesca sono contenute nel decreto firmato dal ministro delle Politiche agricole il 24 giugno 2022, approdato il 19 ottobre in Gazzetta ufficiale.
Il provvedimento disciplina in particolare le operazioni di:
- garanzia diretta, a fronte di finanziamenti
- cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia, a fronte di finanziamenti
- garanzia a fronte di transazioni commerciali
- garanzia a fronte di portafogli costituiti da esposizioni di durata non inferiore a 18 mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro.
Garanzia diretta Ismea, come funziona
Le operazioni di garanzia sono attivabili per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine, destinati, alle attività agricole e a quelle connesse ed in particolare a:
- la realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
- gli interventi per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
- la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;
- l’acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;
- la ristrutturazione del debito;
- l’acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell’impresa.
La garanzia può essere concessa entro il limite dell’80% del finanziamento, fino all’importo massimo garantito in essere di 5 milioni di euro, e copre, entro il limite massimo dell’importo definitivamente rilasciato e, ferma restando la percentuale di copertura iniziale, l’esposizione per capitale, compresi gli interessi contrattuali.
Cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione
A fronte di finanziamenti concessi per le finalità sopra elencate, ISMEA può rilasciare cogaranzia in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia con cui sia stata stipulata un'apposita convenzione. Inoltre, l'Istituto può concedere la controgaranzia e la riassicurazione, anche congiuntamente, a fronte di finanziamenti destinati alle finalità di cui sopra e assistiti da garanzie a prima richiesta, incondizionate ed irrevocabili rilasciate da confidi o da altri fondi di garanzia.
La controgaranzia e la riassicurazione possono essere concesse entro il limite dell’80% dell’ammontare garantito e fino all’importo massimo garantito in essere di 5 milioni di euro per ciascuna impresa. In caso di operazioni di importo eccedente tale limite, la percentuale di controgaranzia del garante si riduce proporzionalmente nel rispetto della soglia massima.
La domanda di controgaranzia e/o quella di riassicurazione devono essere presentate dai confidi o da altri fondi di garanzia entro 6 mesi dalla data di delibera da parte dei soggetti richiedenti della garanzia a prima richiesta.
Garanzia di transazioni commerciali
La garanzia ISMEA può inoltre essere richiesta dalle imprese agricole a fronte di transazioni commerciali e anche, in nome e per conto delle imprese agricole, a cura della controparte contrattuale.
Questa garanzia copre le perdite che le controparti dimostrino di aver sofferto, in particolare, nel caso di contratto di vendita, l’obbligazione dell’impresa agricola venditrice derivante dalla mancata consegna, totale o parziale, del prodotto e, nel caso di contratto di acquisto, l’obbligazione dell’impresa agricola acquirente, derivante dal suo mancato adempimento, totale o parziale.
Anche in questo caso la garanzia può essere concessa entro il limite dell’80% del valore del contratto sottostante e per un importo massimo garantito di 5 milioni di euro per impresa.
Le domande di garanzia a fronte di transazioni commerciali devono essere presentate dalle imprese o dalle loro controparti entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto di cessione o di acquisto di beni e servizi.
Garanzie di portafoglio
A fronte di portafogli di finanziamenti aventi le medesime caratteristiche, infine, ISMEA può fornire garanzia in favore di soggetti finanziatori ovvero controgaranzia e/o riassicurazione in favore di confidi o altri fondi di garanzia.
E' l'Istituto a definire le caratteristiche comuni dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio. Resta fermo che le esposizioni devono avere durata non inferiore a 18 mesi e importo non superiore a 1 milione di euro.
Per approfondire: Le agevolazioni per l'agricoltura nel decreto Aiuti
Consulta il Decreto Mipaaf 24 giugno 2022 – Gazzetta ufficiale del 19 ottobre 2022