Bonus assunzioni donne vittime di violenza: dall’INPS le nuove istruzioni

Photo credit: - Source: Pexels - Photographer: Yan Krukau, 2021Pubblicate le nuove istruzioni relative alla procedura di richiesta e fruizione dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza percettrici del Reddito di Libertà, introdotto dalla Manovra 2024. 

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Con un nuovo messaggio, l’INPS rende note le regole procedurali utili ai datori di lavoro per ottenere le agevolazioni previste per l’assunzione (o la trasformazione della tipologia di contratto) di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.

Queste nuove istruzioni fanno seguito alla circolare n. 41 del 5 marzo 2024 con cui lo stesso Istituto ha fornito le prime indicazioni sull’esenzione oggetto del bonus previsto dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213-2023), informando i beneficiari sui contratti di lavoro esonerabili e sull’ambito di applicazione dell’incentivo previsto fino al 2026.

Donne vittime di violenza, i chiarimenti INPS sullo sgravio contributivo

Il messaggio INPS n. 2239/2024 spiega che, all’interno dell’applicazione Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), è disponibile il modulo di istanza online “ERLI” che il datore di lavoro deve inoltrare all'Istituto per ottenere l’esonero contributivo riservato alle assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.

Per essere ammissibile, il modulo deve contenere una serie di informazioni tra cui l'indicazione della lavoratrice assunta, il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro e l’importo della retribuzione mensile media (compresa di tredicesima e di quattordicesima).

A chi spetta il bonus assunzioni?

Il bonus assunzioni è un'agevolazione rivolta a tutti i datori di lavoro del settore privato e che operano in ogni settore economico del Paese. Nello specifico, si tratta di una decontribuzione del 100% per ogni rapporto di lavoro avviato nel triennio 2024-2026.

Le assunzioni esonerabili sono quelle che riguardano l’inserimento nel mercato del lavoro di donne disoccupate vittime di violenza. In particolare, il bonus è applicabile in caso di assunzioni di cittadine italiane, comunitarie o persone con regolare permesso di soggiorno, senza figli o con figli minori, già beneficiarie del sussidio economico a sostegno della loro autonomia e indipendenza (Reddito di libertà) e seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Con riferimento alle assunzioni effettuate nell’anno in corso, in sede di prima applicazione l’esonero è riconosciuto anche per le donne vittime di violenza fruitrici del Reddito di Libertà 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Come funziona l’esonero contributivo?

L’esonero riconosce ai datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza uno sgravio contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 8 mila euro all’anno, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro; nel caso di rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, questa quota va riproporzionata assumendo come importo giornaliero 21,50 euro per ogni giorno di fruizione.

Il bonus non è soggetto alla disciplina sugli aiuti di Stato e può essere combinato con altre misure agevolative, comprese le decontribuzioni previdenziali a carico della lavoratrice. Sono esclusi dallo sgravio fiscale:

  • i premi e i contributi INAIL;
  • il contributo, se dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • il contributo, se dovuto, ai Fondi di solidarietà;
  • contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Quali contratti di lavoro sono esonerabili?

L’esenzione contributiva è applicabile a diverse tipologie di rapporti lavorativi, con durate differenti a seconda del rapporto di riferimento. 

In caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato, il bonus è concesso per un massimo di 24 mesi, mentre per i rapporti a tempo determinato l’agevolazione è riconosciuta per un massimo di 12 mesi (anche in caso di proroga). 

Il bonus spetta anche in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti di lavoro a termine; in questo caso lo sgravio è concesso per un massimo di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

L’agevolazione spetta anche in caso di part-time, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e con riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

D'altra parte, l’esenzione contributiva non spetta nel caso in cui:

  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
  • l'assunzione viola il diritto di precedenza;
  • in caso di crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l’assunzione sia finalizzata a un inquadramento a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi;
  • in caso di licenziamento delle lavoratrici nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Come ottenere la decontribuzione?

Con successivi provvedimenti l’INPS illustrerà le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, che sarà riconosciuto ai datori di lavori nei limiti dei fondi stanziati per la misura dalla Manovra 2024.  

Si tratta in particolare di una dotazione complessiva di 12,5 milioni di euro, di cui:

  • 1,5 milioni di euro per l'anno 2024;
  • 4 milioni di euro per l'anno 2025;
  • 3,8 milioni di euro per l'anno 2026;
  • 2,5 milioni di euro per l'anno 2027;
  • 0,7 milioni di euro per l'anno 2028.

Chiarimenti INPS sull'esonero assunzioni donne vittime di violenza

Con circolare n. 41 del 5 marzo 2024, l'INPS ha fornito le prime indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.

Successivamente, con il messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024, lo stesso Istituto ha fornito maggiori dettagli tecnici sulle procedure necessarie per richiedere e disporre dell'esonero contributivo.

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