Esenti da Irpef le borse di studio per attività di ricerca post-lauream
In seguito alla ricezione di un'istanza di Interpello da parte di un Istituto universitario di architettura e ingegneria, l'Agenzia delle Entrate ha fornito con una risoluzione istruzioni e chiarimenti in merito alla tassazione delle borse di studio per attività di ricerca, in particolare di quelle post-lauream, anche se non legate alla frequenza di dottorati di ricerca.
Questa la normativa che disciplina l'argomento in questione:
- l'art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR prevede un generale criterio di imponibilità ai fini dell’IRPEF, assimilando ai redditi di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”, con alcune ipotesi di esenzione specificamente individuate.
- l’articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989 prevede l’esenzione dall’IRPEF, ai sensi della legge n. 476 del 1984, delle borse di studio erogate dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.
- l’articolo 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, richiamando il predetto articolo 6 della legge n. 398 del 1989, conferma il regime di esenzione in relazione alle borse di studio conferite dalle università per dottorati di ricerca e per attività di ricerca post-lauream.
Sulla base delle norme sopra citate, l’istante ritiene dunque corretto riconoscere l’esenzione dall’IRPEF, ai sensi della suddetta legge n. 476 del 1984, alle borse di studio erogate per attività di ricerca post-lauream, anche se non legate alla frequenza di dottorati di ricerca, nonostante le perplessità manifestate sulla portata del richiamato articolo 4 che, per il contesto nel quale è inserito, potrebbe riguardare le sole borse erogate per dottorati di ricerca.
L'Agenzia delle Entrate, nel fornire il suo parere a riguardo, chiarisce che la norma stessa riferisce espressamente il regime di esenzione sia alle borse di studio assegnate ai dottorandi, sia a quelle assegnate, più genericamente, per attività di ricerca post-lauream.
La circostanza che la norma sia inserita nella disposizione che disciplina i corsi di dottorato non ne limita, quindi, l’ambito di applicazione, posto il suo mero significato letterale.
In base a tali considerazioni, l'Agenzia ritiene quindi che le borse di studio in esame, ovvero le borse di studio attribuite per attività di ricerca post-lauream ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca, siano esenti da IRPEF secondo quanto previsto dallo stesso articolo.