Le Reti di impresa possono farsi attribuire un codice fiscale
Le aziende che hanno sottoscritto (o aderito a) un “contratto di rete” possono disporre di un codice fiscale, qualora ne facciano specifica istanza a fini operativi. Ferma restando l'esclusione di soggettività tributaria in capo alla Rete, la procedura per iscriversi all'’Anagrafe tributaria viene chiarita nella Risoluzione n. 70 del 30 giugno dell’Agenzia delle Entrate, con particolare attenzione alla compilazione di alcuni quadri del modello AA5.
Le Reti rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Il codice fiscale può essere attribuito in base all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 - secondo cui possono essere iscritte all'Anagrafe tributaria le organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica - che non ne esclude quindi la specifica fattispecie delle Reti di impresa.
Date queste premesse, il documento dell'Agenzia fornisce alcune indicazioni sulla compilazione del modello AA5 “Domanda di attribuzione del codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche)” per l’attribuzione del codice fiscale, da presentare presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate:
- si ritiene corretto indicare, quale data di costituzione, la data di esecuzione dell’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese prescritta a carico di coloro che ne sono stati sottoscrittori originari e, quale denominazione, la locuzione “Rete di imprese” seguita dalla descrizione identificativa della rete;
- al fine di dare evidenza della particolare iscrizione, viene istituito il codice “59 – Rete di imprese”, da utilizzare per l’indicazione della natura giuridica;
- quale sede legale viene indicato il luogo (comprensivo di indirizzo) che meglio identifica la collocazione della rete;
- per quanto riguarda il codice attività, qualora alla rete non possa essere fatto corrispondere un unico codice identificativo desunto dalla Tabella dei codici di classificazione ATECO 2007, si suggerisce di indicare il codice “94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca”;
- quale rappresentante, viene indicato l’organo comune (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica).
Sempre con il modello AA5, conclude l’Agenzia, la rete di imprese può comunicare la variazione dati e, alla conclusione del contratto, l’estinzione.