Start-up: iscrizione Sezione speciale per societa' costituite anche dopo 17 febbraio
Il termine del 17 febbraio 2013 per l'iscrizione alla 'Sezione speciale' Registro delle imprese da parte delle start-up – necessaria per accedere alle agevolazioni previste dal Decreto Sviluppo bis (decreto-legge 179/2012) - non si applica alle società già costituite. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico, rispondendo a un quesito posto da Infocamere.
Il dl 179/12 ha introdotto una serie di novità in materia di nuove imprese innovative, tra cui l'introduzione di alcune agevolazioni fiscali per i soggetti investitori e di un credito d'imposta per il personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato dalla start-up, pari al 35% del costo aziendale di tale personale, nel limite massimo di 200mila euro annui per impresa.
Per accedere alle agevolazioni, le start-up innovative sono tenute ad iscriversi in un'apposita sezione speciale del Registro Imprese entro il 17 febbraio 2013. Un termine che nel decreto sembrava applicarsi tanto alle imprese in via di costituzione quanto a quelle già costituite e agli incubatori certificati.
Una nota pubblicata sul sito Ministero chiarisce, invece, che “la scadenza indicata in norma primaria è da interpretare come non perentoria” e “che le società già costituite alla data dell’approvazione della legge di conversione 221/2012, potranno iscriversi alla 'Sezione speciale', dedicata alle start-up del Registro delle imprese, anche dopo il 17 febbraio”.
Sia il termine per il possesso dei requisiti, che coincide con la data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè il 19 dicembre 2012), che quello di durata massima della start-up innovativa, che decorre dalla stessa data, “sono invece inderogabili”, aggiunge il Ministero.
Links
Legge 221/2012 conversione del decreto-legge 179/2012
Agevolazioni Start-up: le novita' del dl 179-2012