Misure antidumping: la Commissione pubblica la guida su come presentare la denuncia
Quando i produttori europei sono danneggiati da importazioni oggetto di dumping, è possibile chiedere aiuto a Bruxelles affinché ponga dei dazi che riequilibrino la situazione. Per far ciò, è necessario presentare una denuncia alla Commissione europea che però può essere complicata da redigere. Per questo l’Esecutivo UE ha pubblicato una versione aggiornata della guida che aiuta le imprese (soprattutto le PMI) a intraprendere questo percorso che, se vittorioso, porta alla messa in campo di strumenti molto utili per le aziende.
Le mosse di Bruxelles per difendere gli interessi europei nel mondo globalizzato
Da anni, ormai, l’Unione europea si è dotata di un tridente di strumenti di difesa commerciale (Trade Defence Instruments “TDI”, in inglese) che hanno lo scopo di tutelare i produttori europei dalla concorrenza sleale di prodotti importati da paesi terzi. Tra questi figurano anche le misure antidumping che, in genere, assumono la forma di dazio.
Affinché tali misure siano effettivamente attuate, è necessario però che la Commissione apra un'inchiesta, cosa che può avvenire o per impulso stesso della Commissione o a seguito di una denuncia da parte degli operatori europei. In questo secondo caso, il processo può diventare piuttosto complesso, soprattutto se a denunciare sono le PMI.
Per questo il 6 febbraio la Commissione ha pubblicato la guida aggiornata su "Come presentare una denuncia antidumping". Uno strumento che, oltre a spiegare i contenuti minimi di una denuncia e le prove che vanno presentate, reca anche un un formato strutturato di denuncia e i collegamenti a diverse fonti di informazione.
Per approfondire: la Corte UE certifica il buon funzionamento del sistema antidumping
Strumenti di difesa commerciale: cosa sono le misure antidumping
In un mondo globalizzato, imprese e territori competono ogni giorno con player di ogni parte del mondo. Talvolta, però, tale concorrenza può essere sleale e non rispettare le regole del gioco stabilite a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
In tali casi, i produttori europei possono chiedere un supporto all’UE affinché adotti i provvedimenti necessari a ristabilire condizioni di parità. Per farlo Bruxelles dispone di tre strumenti di difesa commerciale: le misure antidumping, le misure antisovvenzioni e le misure di salvaguardia.
Mentre quest’ultime (le misure di salvaguardia) sono concepite per offrire a un’industria il tempo necessario per adeguarsi a un aumento considerevole delle importazioni che però non sono inique, le prime due (dumping e sovvenzioni) si attivano nel caso di pratiche commerciali sleali.
In particolare, il dumping è una pratica per cui le imprese extra-UE introducono nel mercato europeo dei prodotti a un prezzo molto inferiore rispetto al suo «valore normale», intendendo per valore normale di un prodotto il prezzo remunerativo del prodotto venduto sul mercato nazionale del paese esportatore oppure il costo di produzione più un utile ragionevole. In caso di dumping, dunque, le imprese europee non riescono a rimanere competitive. In queste situazioni può entrare in campo l’UE che, mediante l’attivazione di misure antidumping (in genere dazi), è in grado di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli di queste importazioni e ristabilire condizioni di leale concorrenza.
La Guida per la denuncia di dumping
Come già accennato, l’intervento della Commissione UE avviene a seguito di un'inchiesta tesa ad accertare che il prodotto importato costituisca davvero un caso di dumping, arrecante un pregiudizio diretto alla produzione europea.
In genere, tale investigazione si attiva a seguito della presentazione di una denuncia da parte di produttori europei. Per essere presa in considerazione, però, tale denuncia deve rispondere a dei requisiti minimi che permettano a Bruxelles l'apertura di un’indagine.
In particolare, affinché un'inchiesta antidumping si concluda con l'istituzione di misure, devono essere presentati elementi di prova sufficienti atti a stabilire che:
- le importazioni sono oggetto di dumping;
- è arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione;
- esiste un nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio;
- l'istituzione delle misure non è contraria all'interesse dell'Unione.
E’ inoltre importante notare che per presentare una denuncia, i denuncianti devono essere legittimati ad agire, ossia devono agire a nome di una percentuale considerevole dell'industria dell'UE. Nella pratica la denuncia deve essere sostenuta da produttori che rappresentino almeno il 25% della produzione totale del prodotto in esame. Inoltre i produttori che sostengono la denuncia devono rappresentare una percentuale della produzione dell'Unione superiore a quella dei produttori che si oppongono alla denuncia. Pertanto, prima di decidere se aprire o meno un'inchiesta, la Commissione invierà un modulo per la verifica della rappresentatività a tutti i produttori dell'UE al fine di esaminare la legittimazione ad agire dei denuncianti.
Oltre a fornire indicazioni utili su come redigere una denuncia in termini di contenuti e prove, la Guida fornisce anche un formato strutturato per aiutare le aziende a preparare le denunce, collegamenti a fonti di informazione, moduli per facilitare la fornitura di dati e una guida per i calcoli.
E’ presente, inoltre, anche una sezione su come preparare le richieste di riesame in previsione della scadenza al fine di mantenere le misure antidumping esistenti.
Lo strumento è, pertanto, molto utile per permettere alle imprese di tutelare i propri interessi, soprattutto qualora esse siano delle PMI che spesso non dispongono delle informazioni, delle conoscenze e dei mezzi per reagire alla concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping, ma possono essere particolarmente vulnerabili ai loro effetti.
Consulta la Guida "Come presentare una denuncia antidumping"
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