Gli incentivi fiscali della Finanziaria 2007 per la competitivita' delle imprese
La Finanziaria 2007 prevede alcuni importanti incentivi fiscali a favore delle imprese per:
- la riduzione del cuneo fiscale, cioè la differenza tra costo del lavoro per l’azienda e quanto i lavoratori percepiscono in busta paga;
- lo sviluppo delle aree svantaggiate del paese;
- la crescita dimensionale delle imprese.
In sintesi, i provvedimenti più importanti riguardano:
Riduzione dell'IRAP (Cuneo fiscale)
L'articolo 1, comma 266, della Finanziaria introduce due nuove forme di deduzione dalla base imponibile IRAP, aventi ad oggetto il costo del personale dipendente e riferite esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato, per rendere più conveniente l'assunzione a tale titolo o la trasformazione di contratti a tempo determinato:
- Deduzione di un importo di 5mila euro, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta. Tale importo può essere aumentato fino a 10mila euro per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (questa più alta deduzione è alternativa a quella prevista al seguente paragrafo).
- Deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (solo per i soggetti passivi che determinano la base imponibile con il metodo analitico).
Entrambe le deduzioni si applicano a partire dal mese di febbraio 2007 (dopo l'autorizzazione della Commissione Europea):
- in misura ridotta del 50% dal mese di febbraio fino al mese di giugno 2007 (compreso)
- per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio.
A partire dalle retribuzioni di luglio, dunque, le nuove deduzioni diventeranno fruibili per l'intero ammontare.
Sono escluse dalle suddette deduzioni le imprese bancarie, assicurative e quelle operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate
Le imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato istitutivo della Comunità europea) potranno usufruire in automatico (l'art. 8 della L. 388/2000 richiedeva l'inoltro di un'istanza telematica per la preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate) di un credito d'imposta misurato in percentuale variabile orientativamente tra il 15% e il 50%, secondo la localizzazione e le dimensioni dell'impresa.
Il credito d'imposta è determinato sulla quota del costo complessivo dei beni oggetto dell'investimento che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva (sono esclusi gli ammortamenti dei beni agevolabili nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione).
Per gli investimenti effettuati in leasing si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.
Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d'imposta e utilizzato ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
Sono esclusi i settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.
Gli investimenti agevolabili sono:
- macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del Codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali sopra indicate;
- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva (per le grandi imprese, gli investimenti in questi ultimi beni sono agevolabili nel limite del 50% dell'insieme degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta).
I beni oggetto dell'agevolazione devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; non possono essere dismessi o ceduti a terzi prima che siano trascorsi cinque periodi d'imposta da quello nel quale sono entrati in funzione. Per le acquisizioni avvenute tramite contratti di locazione finanziaria il mancato esercizio del riscatto è causa di rideterminazione del credito d'imposta spettante.
Bonus Fiscale per le operazioni di fusione e scissione
Nel 2007 e nel 2008 la Finanziaria dispone che per le Spa, Sapa, Srl e per le società cooperative che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o per conferimento d'azienda, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
Per esemplificare e comprendere meglio la portata del provvedimento, si ipotizzi una fusione dove emerge un disavanzo da concambio (l’aumento di capitale effettuato dall’incorporante è maggiore del patrimonio netto dell’incorporata) di 1 milione di euro, da attribuirsi secondo perizia di stima
- per 350mila euro al capannone industriale (indicato in contabilità a 850mila euro, ma con valore reale di 1 milione 200mila euro) della incorporata,
- e per 650mila euro all’avviamento della stessa.
Per fruire del bonus bisogna presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza preventiva e rispettare le seguenti condizioni:
- le partecipanti all'operazione devono essere imprese operative da almeno due anni
- non devono far parte dello stesso gruppo societario
- non possono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione, ovvero non devono essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile
- devono trovarsi o essersi trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale.