Comunità energetiche rinnovabili: Pichetto annuncia semplificazioni e ampliamento platea beneficiari

Foto di Michael Förtsch da UnsplashIl ministro Gilberto Pichetto ha spiegato in aula al Senato che sulle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sta valutando “tutte le misure utili per incrementarne la diffusione, da discutere in ambito di Commissione europea”. 

Comunità Energetiche Rinnovabili: i bandi regionali aperti

Durante il question time di ieri, 12 dicembre, il ministro si è soffermato infatti anche sulle CER, focalizzandosi n particolare su alcune problematiche sollevate dal senatore Antonio Trevisi (FI) relative alle Comunità Energetiche Rinnovabili. 

Anzitutto, la difficoltà per i piccoli Comuni di accedere al bonus del 40% previsto dal PNRR a loro dedicato. Spesso, secondo Trevisi, i Comuni con meno di 5mila abitanti non dispongono delle risorse umane, tecniche ed economiche necessarie per gestire e progettare gli interventi. 

Ma poi anche il problema legato al fatto che le associazioni in partecipazione - una formula che permette a più soggetti di collaborare per realizzare un’attività imprenditoriale - non riescono ad ottenere finanziamenti dalle banche perché non offrono garanzie sufficienti. Un finanziamento che si rende necessario per il fatto che il contributo PNRR copre solo il 40% dei costi e il restante 60% deve quindi essere a carico dei Comuni. 

In tale contesto, il ministro Pichetto ha precisato che il Governo è intenzionato a negoziare con la Commissione UE “semplificazioni per l’accesso all’agevolazione, un ampliamento della platea dei beneficiari (in riferimento ai destinatari del contributo PNRR, cioè i piccoli Comuni, ndr), un allargamento della finestra temporale di apertura dello sportello, agevolazioni per facilitare le modalità di accesso alle garanzie finanziarie”. Tutto ciò, ha proseguito Pichetto, per “superare la diffidenza dei privati e delle famiglie a unirsi in gruppo”. 

Nonostante le criticità esposte da Trevisi e confermate da Pichetto legate a questo nuovo modello di condivisione dell’energia, gli ultimi dati sullo sviluppo delle CER in Italia presentati alla 41° assemblea annuale ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani), secondo il presidente del GSE, Paolo Arrigoni, sono molto positivi: agli inizi di novembre 2024, a distanza di 7 mesi dall’apertura del portale del gestore dedicato all’accesso agli incentivi delle configurazioni CACER (la “tariffa incentivante” di cui parleremo più avanti), erano oltre 430 le nuove richieste di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso inoltrate al GSE, per una potenza complessiva di circa 60 MW. Positivi, come evidenziato dal presidente Arrigoni, anche i dati relativi al contributo PNRR, previsto dallo stesso decreto CACER, che registra oltre 630 richieste di accesso all’agevolazione per una potenza complessiva di circa 55 MW di impianti da realizzare nei Comuni con meno di 5mila abitanti.

L’intenzione del Governo, quindi, è di proseguire su questa strada, potenziando ulteriormente il meccanismo di incentivazione introdotto dal decreto CACER che, entrato in vigore a gennaio 2024, norma le agevolazioni nazionali dedicate alle comunità energetiche rinnovabili. 

Ma cosa prevede il sistema di incentivi in Italia? E in Europa? In attesa di ulteriori delucidazioni sugli interventi concreti che il MASE introdurrà nel futuro prossimo per semplificare le procedure di costituzione delle CER e per rendere gli incentivi accessibili a più beneficiari, esploriamo la panoramica europea e nazionale dei programmi e delle misure di finanziamento previste per le Comunità Energetiche Rinnovabili. 

Una breve definizione delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Prima di approfondire gli strumenti previsti a livello europeo per le CER, è bene fornire una definizione delle comunità. Per Comunità Energetiche Rinnovabili si intendono entità giuridiche autonome, composte da persone fisiche, PMI, enti locali (escluse grandi imprese e amministrazioni centrali), che hanno l'obiettivo di fornire benefici ambientali, sociali ed economici ai membri e al territorio attraverso l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non sono ammessi scopi di lucro finanziario. 

La partecipazione alle CER è volontaria e la comunità ripartisce l’energia condivisa tra i partecipanti. Tale condivisione, che è virtuale (cioè non ricorre a reti dedicate o contatori specifici), deve avvenire all’interno della stessa zona di mercato elettrico, utilizzando la rete nazionale di distribuzione. Per quanto concerne, infine, gli attori principali che compongono le comunità, vanno menzionati: il prosumer, cioè il cliente che produce energia, la consuma e condivide l’eccedenza; il consumer, ovvero il cliente che consuma l’energia prodotta dai prosumer o dagli impianti della comunità; i produttori, utenti che immettono interamente in rete l’energia per condividerla. Questi attori sono legati da un requisito di prossimità: i punti di connessione (POD) devono essere collegati alla stessa cabina elettrica primaria e ogni POD può appartenere a una sola configurazione CER. 

Le CER in Europa

L’Unione ha introdotto nella sua legislazione il concetto di Comunità Energetiche Rinnovabili attraverso il Clean energy for all Europeans package, adottato nel 2019. Fin dal loro riconoscimento nel contesto europeo, Bruxelles ha dato particolare risalto alla valenza sociale delle comunità, soprattutto in merito all’importanza dell’empowerment dei cittadini e degli attori locali nei mercati energetici. In linea con questa visione, la direttiva sulle norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (EU/2019/944) sostiene lo sviluppo delle CER introducendo nuove regole che consentano ai consumatori di partecipare attivamente, individualmente o attraverso comunità energetiche, a tutti i mercati. La direttiva sulle energie rinnovabili rivista (EU/2018/2001), inoltre, rafforza il ruolo dei consumatori autoproduttori di energie rinnovabili e delle Comunità Energetiche Rinnovabili. 

Tutte queste direttive, che rientrano nell’ambito del Clean energy for all Europeans package, danno vita a definizioni, meccanismi di supporto e accesso ai finanziamenti per le CER. 

Guardando al supporto concreto che l’UE fornisce per lo sviluppo delle comunità, esistono diverse iniziative e servizi di assistenza tecnica mirata, come: 

  • l’iniziativa Communities for Climate (C4C), che sostiene 50 progetti guidati dalle comunità in 11 Paesi membri, coprendo anche l’ambito dedicato all’energia rinnovabile (gli altri riguardano la gestione sostenibile delle risorse idriche, l’economia circolare e la biodiversità). 
  • il servizio di supporto alla ristrutturazione guidata dai cittadini (Citizen-led renovation), che promuove l’empowerment delle comunità energetiche esistenti e future, mettendo i cittadini al centro dei progetti di ristrutturazione per il risparmio energetico.

Oltre ai servizi di assistenza e alle iniziative, l’UE finanzia progetti legati alle CER attraverso diversi programmi di investimento e di finanziamento, tra cui:

  • il Recovery and Resilient Facility, strumento cruciale per l’attuazione del piano REPowerEU e che ha già sostenuto diversi progetti legati alle CER. In Italia si concretizza attraverso i fondi PNRR;
  • i fondi della politica di coesione 2021-2027, che offrono opportunità di finanziamento alle CER tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione, e il Fondo per una transizione giusta;
  • il Fondo di modernizzazione (Modernisation Fund), che supporta la modernizzazione dei sistemi energetici e il miglioramento dell’efficienza energetica in 13 Stati membri UE a basso reddito;
  • il Fondo sociale per il clima, che fornirà ai Paesi UE finanziamenti mirati a gruppi vulnerabili, come le famiglie in povertà energetica (tra i target principali delle CER);
  • Horizon Europe e LIFE Programme, i principali programmi europei per la ricerca, l’innovazione, l’ambienta e l’azione per il clima;
  • European Local Energy Assistance (ELENA, Assistenza energetica locale europea), un’iniziativa congiunta della BEI e della Commissione UE che fornisce sovvenzioni (con un budget annuale attuale di circa 20 milioni di euro) per assistenza tecnica focalizzata sull’implementazione di progetti e programmi di efficienza energetica, energia rinnovabili distribuita e trasporti urbani. 

Il sistema di incentivi CER in Italia

Come anticipato, gli incentivi previsti dal sistema italiano per il sostegno alla diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili sono due: una tariffa incentivante e un contributo PNRR da oltre 2 miliardi. 

Entrambi i tipi di contributo sono stati introdotti dal Decreto del MASE del 7 dicembre 2023, n. 414 (“Decreto CACER”), che definisce le nuove modalità di agevolazione destinate agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia. 

Nel dettaglio, il primo dei due meccanismi di incentivazione prevede un contributo in conto esercizio, ovvero una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile. La tariffa premio per le Comunità Energetiche Rinnovabili è composta da una parte fissa, che varia tra 60 €/MWh e 80 €/MWh a seconda della dimensione dell’impianto, e una parte variabile, che dipende dal prezzo di mercato dell’energia e può arrivare fino a 40 €/MWh. A queste componenti si aggiunge un contributo di valorizzazione, pari a circa 8 €/MWh nel 2023. L’incentivo è garantito per 20 anni a partire dalla messa in esercizio dell’impianto. Per quanto riguarda la cumulabilità, è possibile combinare la tariffa con contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili, anche se in questo caso l’incentivo viene ridotto in modo proporzionale. È inoltre compatibile con detrazioni fiscali ordinarie, ma non con il Superbonus 110% o altri incentivi che prevedano forme di sostegno al funzionamento dell’impianto. Infine, la richiesta per accedere alla tariffa deve essere presentata dal Referente della CER attraverso il portale del GSE e, una volta approvata, i contributi vengono erogati mensilmente come acconti basati su una stima dell’energia condivisa incentivabile.

Un altro sostegno arriva, invece, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di un contributo in conto capitale (a fondo perduto), finanziato dal PNRR con 2,2 miliardi di euro, che copre fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili nei Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Le spese ammissibili all’agevolazione includono la costruzione di impianti rinnovabili, sistemi di accumulo, macchinari, opere di connessione alla rete, e costi per studi e progettazioni preliminari. Tuttavia, per spese come la direzione lavori e i collaudi, il finanziamento non può superare il 10% del totale ammissibile. Anche in questo caso, l’incentivo è compatibile con la tariffa premio e con altri contributi in conto capitale, ma non con il Superbonus né con altre forme di sostegno operativo. Va specificato che, per accedere al contributo PNRR, le CER devono essere già costituite e rispettare tempistiche precise: le richieste devono essere inoltrate entro il 31 marzo 2025, e gli impianti devono entrare in funzione entro 18 mesi dall’approvazione del contributo, ma non oltre il 30 giugno 2026, termine ultimo del PNRR.

A conclusione della panoramica sui programmi di finanziamento previsti a livello nazionale, vanno infine menzionati i requisiti che gli impianti inseriti nelle configurazioni CER devono rispettare per accedere a entrambi i contributi italiani. Anzitutto, gli impianti devono essere stati realizzati con interventi di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti e non possono superare la potenza massima di 1 MW. In secondo luogo, devono essere entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della direttiva rinnovabili), ma non prima della regolare costituzione della CER o prima che lo statuto o atto costitutivo della comunità rispetti tutte le indicazioni contenute nel decreto CACER. Inoltre, è necessario che gli impianti non siano finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni GHG superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2 e che rispettino il principio DNSH (“non arrecare danni significativi” all’ambiente). Con particolare riferimento agli impianti alimentati a biogas o biomassa, per essere incentivabili devono rispettare i criteri definiti nell’Appendice D delle regole operative del GSE. Infine, gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione, mentre per gli altri impianti è previsto l’uso anche di componenti rigenerati.

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