Ricerca e sviluppo - credito d'imposta presto operativo
Tutto pronto per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo
Con il nulla osta della Corte dei conti, si prepara la piena operatività del credito d’imposta per le imprese che investono in attività di R&S, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
Credito d'imposta per R&S
L'obiettivo è fare da effetto leva al sistema imprenditoriale italiano, affinché punti maggiormente sulle attività di ricerca e sviluppo come un ambito operativo in cui investire per vincere la concorrenza dei competitor Ue e internazionali.
Inserito nella Legge di Stabilità 2015, il credito d'imposta sarà applicato fino al 31 dicembre 2019 per tutte le categorie di imprese che effettueranno investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato. Escluse dall'incentivo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando queste modifiche rappresentino miglioramenti.
Il credito d'imposta sarà pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese attive da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in R&S sarà calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione.
Per fruire del credito d'imposta, il totale degli investimenti in R&S realizzati nell’esercizio agevolato non può essere inferiore a 30mila euro. La norma, poi, fissa un tetto massimo di 5 milioni di euro di godimento annuo dell'agevolazione.
Spese ammissibili
- lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche volte ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, consentire un miglioramento di quelli esistenti o mirate alla creazione di componenti di sistemi complessi;
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale con l'obiettivo finale di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.
Fra le spese ammissibili figurano inoltre:
- spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative.
In questi ultimi due casi, il credito d'imposta sarà pari al 50% delle spese sostenute.
Il credito d’imposta dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Controlli
Per quanto concerne i controlli, sono svolti dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale sulla base della documentazione contabile certificata, allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione in questione, avvalendosi di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le spese sostenute a questo scopo sono ammissibili entro il limite massimo di 5mila euro.
Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta è effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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Legge di stabilità 2015: credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo
Photo credit: National Eye Institute / Foter / CC BY-NC-ND