Bonus ricerca e sviluppo – ammessi i brevetti, esclusi marchi e disegni
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i brevetti sono ammessi al credito d'imposta ricerca e sviluppo anche in caso di acquisizione da società in fallimento.
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In risposta a un interpello sul credito d'imposta ricerca e sviluppo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione n. 19/E del 14 febbraio 2017, che al bonus sono ammesse anche le spese sostenute per l'acquisizione di brevetti da società in fallimento, mentre sono esclusi i costi per disegni e marchi.
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Dopo aver sostenuto vari costi di ricerca e sviluppo, tra i quali alcuni relativi all'acquisto di "marchi, brevetti e disegni derivanti dal fallimento di un'altra società", un'impresa ha chiesto all'Agenzia delle Entrate:
- se tra i costi ammissibili al bonus ricerca rientrino quelli per l'acquisizione di brevetti per invenzione, per brevetti per modelli di utilità e per l'acquisizione di marchi e di disegni;
- se il costo di acquisizione ammissibile al beneficio possa essere considerato agevolabile anche nel caso in cui i beni immateriali siano stati acquistati da società sottoposta a procedura fallimentare;
- quale sia l'importo del costo agevolabile qualora i documenti di acquisto riportino il costo complessivo dei beni acquistati e non il valore di ogni singolo bene;
- se ai fini del calcolo della media degli investimenti si debba o meno tenere conto degli eventuali costi di ricerca e sviluppo, inerenti ai citati beni immateriali agevolabili, sostenuti dalla società cedente.
Il decreto attuativo del credito d'imposta R&S individua quali investimenti ammissibili, oltre ai costi per personale, strumenti e attrezzature di laboratorio, contratti di ricerca extra muros, anche l'acquisizione di competenze tecniche e privative industriali, ma non entra nel dettaglio delle spese agevolabili.
Il primo chiarimento fornito dalle Entrate riguarda il fatto che al bonus sono ammessi i brevetti per invenzione e i brevetti per modelli di utilità, a condizione che siano funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo in corso di svolgimento, mentre sono esclusi i marchi d'impresa e i disegni. Il decreto-legge n. 145-2013, ricorda l'Agenzia, prevede infatti che il credito d'imposta sia riconosciuto esclusivamente per le "privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale".
Tali spese sono ammissibili in caso di acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società, prosegue la risoluzione.
Per quanto riguarda la valorizzazione delle singole privative industriali, dal momento che il bonus si applica sulle spese effettivamente sostenute e non su valori forfettari (che tra l'altro non permetterebbero alla società di assolvere gli obblighi documentali previsti), l'Agenzia suggerisce di adottare, quale criterio di ripartizione, quello fondato sull'incidenza percentuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato e di predisporre una relazione di stima, in modo da rendere comprensibili i criteri utilizzati.
Esclusa, infine, la possibilità di includere nel calcolo della media di riferimento i costi sostenuti dalla società fallita, dal momento che le attività imprenditoriali delle due parti sono indipendenti tra loro.
> Risoluzione 19/E del 14 febbraio 2017
Photo credit: Robert Basic