Aiuti di Stato - infrastrutture, chiarimenti su controllo Ue
Una guida della Commissione Ue chiarisce quando la spesa pubblica rientra nel controllo sugli aiuti di Stato, con particolare attenzione alle infrastrutture
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In linea con la State Aid Modernisation (SAM) Initiative, lanciata nel 2012, la Commissione europea ha pubblicato una guida per chiarire i casi in cui la spesa pubblica rientra nell'ambito del controllo Ue sugli aiuti di Stato, in modo da permettere alle autorità pubbliche e alle imprese di sapere in anticipo quando le misure di sostegno possono essere concesse senza bisogno di approvazione preventiva da parte di Bruxelles.
La modernizzazione degli aiuti di Stato
Nell'ambito del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, l'Esecutivo Ue ha già aggiornato tutti i principali orientamenti in materia e semplificato le regole per fare in modo che le misure non problematiche possono essere implementate senza passare per il vaglio di Bruxelles.
L'obiettivo generale è garantire la certezza del diritto, riducendo la burocrazia per le autorità pubbliche e le imprese e concentrando le risorse della Commissione sui casi che possono aver un impatto significativo sul mercato unico. Tale impatto può darsi in due forme: nel primo caso va a minacciare o distorcere la concorrenza, favorendo un soggetto o la produzione di determinati beni rispetto ai competitor; nel secondo va a colpire le relazioni commerciali tra gli Stati membri.
La comunicazione appena pubblicata dalla Commissione fornisce indicazioni sui regimi di aiuto che non rischiano di distorcere la parità di condizioni nel mercato unico e quindi aiuta gli Stati membri a progettare sistemi di finanziamento pubblico compatibili con le norme Ue.
In questo modo Bruxelles intende agevolare gli investimenti pubblici nell'Unione europea e favorire l'attuazione del Piano Juncker. Non a caso, un'intera sezione del documento è dedicata ai progetti infrastrutturali, cuore del programma di investimenti, insieme al sostegno alle PMI.
Infrastrutture e aiuti di Stato, i chiarimenti della Commissione
Innanzitutto la comunicazione chiarisce che gli investimenti pubblici per la costruzione o per l'aggiornamento delle infrastrutture sono liberi dalle norme in materia di aiuti di Stato quando riguardano attività che rientrano nell'esercizio dei poteri pubblici, dalle strutture militari al controllo del traffico aereo alla protezione dalle alluvioni.
Tali progetti, quindi, possono essere attuati dallo Stato membro senza essere sottoposti al controllo Ue, così come i progetti infrastrutturali che non sono in concorrenza diretta con altre infrastrutture dello stesso tipo. E' in genere il caso delle strade ad uso gratuito, delle infrastrutture ferroviarie, delle vie navigabili e di approvvigionamento idrico e delle reti delle acque reflue.
Al contrario, le infrastrutture in settori quali l'energia, la banda larga, gli aeroporti e i porti sono spesso in concorrenza con progetti simili. Pur sottolineando la necessità di procedere alla valutazione individuale dei singoli casi, la guida spiega che in generale in questi settori, se un progetto è finanziato con denaro pubblico mentre i progetti concorrenti devono operare senza tale sostegno, i finanziamenti possono rappresentare un vantaggio economico selettivo e devono essere sottoposti al controllo preliminare della Commissione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.
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Aiuti di Stato agli operatori e agli utenti
Nel caso delle infrastrutture costruite con il contributo di un aiuto di Stato, le autorità pubbliche devono fare in modo che tali aiuti non vengano trasferiti ai gestori o gli utenti, cioè che la gestione non rappresenti per gli operatori un vantaggio economico che non avrebbero potuto ottenere alle normali condizioni di mercato e di cui eventualmente beneficiano anche gli utilizzatori finali dei servizi.
E' necessario quindi che l'affidamento della gestione passi per una gara d'appalto, trasparente, non discriminatoria e incondizionata e che gli operatori e gli utenti paghino un prezzo di mercato per l'utilizzo dell'infrastruttura.
Ad esempio, se uno Stato membro costruisce un aeroporto con denaro pubblico e l'investimento è conforme alle linee guida della Commissione in materia di aiuti di Stato per gli aeroporti e le compagnie aeree, il gestore aeroportuale non riceve alcun aiuto di Stato se viene scelto attraverso una procedura di selezione competitiva volta a individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il controllo Ue si concentra anche sugli investimenti pubblici che hanno effetti transfrontalieri. In linea generale, chiarisce la guida, i finanziamenti previsti per le infrastrutture o per i servizi locali che difficilmente possono attirare clienti da altri Paesi membri - ad esempio servizi socio-sanitari, ma anche piccoli aeroporti o porti che servono prevalentemente utenti del territorio - hanno un effetto solo marginale sugli investimenti transfrontalieri e non rientrano nel campo delle regole sugli aiuti di Stato.
> Guidance on the notion of State aid