Miur: Fondo per le Agevolazioni alla ricerca - FAR

LaboratorioCon il decreto n. 593 dell'8 agosto 2000 è stato riorganizzato il sistema dei contributi alla ricerca industriale, e in parte allo sviluppo precompetitivo, prima affidato ad una serie di norme e regolamenti. A finanziare gli interventi realizzati da imprese, centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici è il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), istituito dall’art. 5 del decreto legislativo n. 297/1999.

Finalità

In base al decreto 593/2000, il FAR interviene a sostegno:

  1. della ricerca industriale, cioè diretta "ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti";

  2. di non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, che consistono nella "concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi".

Beneficiari

Per la realizzazione di autonomi progetti di ricerca industriale, possono ottenere agevolazioni:

  • a) le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
  • b) le imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • c) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • d) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
  • e) i consorzi e le società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
  • f) i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994.

Per tutti questi soggetti è prevista la possibilità di presentare la domanda di agevolazione insieme a Università, Enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, Enea e Asi, ai fini della stipula di un contratto cointestato.

Entità e forma del contributo

Il valore dei progetti non deve superare 7,5 milioni di euro. Per progetti di importo superiore i soggetti sono tenuti a presentare, entro il 30 ottobre di ciascun anno, un documento illustrativo delle linee programmatiche delle attività di ricerca e innovazione; inoltre, in ciascun anno, nei periodi ricompresi tra il 1° e il 31 gennaio e tra il 1° e il 31 luglio, i soggetti ammissibili presentano, in coerenza con il predetto documento, i progetti di ricerca.
Infine, le iniziative di importo superiore a 25 milioni di euro - che beneficiano di un aiuto superiore a 5 milioni - sono notificate alla Commissione europea.

Ulteriori specifiche sono previste per:

  • progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca nell’ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione;
  • progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale;
  • progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca;
  • progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca;
  • progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;
  • progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal Ministero per la realizzazione di obiettivi specifici;
  • specifiche iniziative di programmazione.

Per quanto riguarda i costi ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale, l’agevolazione viene concessa nelle seguenti forme:

  • 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa,
  • 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.

Per quanto riguarda i costi ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitivo, l’agevolazione viene concessa nelle seguenti forme:

  • 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa,
  • 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.

L’agevolazione nella forma del credito agevolato avviene al tasso di interesse determinato con apposito provvedimento ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i 10 e i 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.

Il decreto 593/2000 prevede inoltre, per ciascuna tipologia di attività, ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, fino ad un massimo del 25% dei costi:

  • a) 10% per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese;
  • b) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle zone economicamente depresse, di cui all’art. 87, paragr. 3, lett. a) del Trattato di Amsterdam;
  • c) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle zone economicamente depresse, di cui all’art. 87, paragr. 3, lett. c) del Trattato di Amsterdam;
  • d) 10% per i progetti per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  • - d1) prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell’intero valore del progetto stesso da parte di uno o più partner di altri Stati membri dell'Ue, purché non vi siano rapporti di partecipazione azionaria o di appartenenza al medesimo gruppo industriale tra l’impresa richiedente e il partner estero;
  • - d2) prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell’intero valore del progetto stesso da parte di enti pubblici di ricerca e/o Università.

Per i progetti che prevedono il completo svolgimento delle attività nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il proponente può richiedere, in sede di domanda, che l’intervento del Ministero sia concesso nella forma del contributo nella spesa, fino al:

  • 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale;
  • 25% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitive.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili comprendono:

  1. spese di personale;
  2. costo delle strumentazioni, attrezzature, terreni e fabbricati, di nuovo acquisto da utilizzare per l'attività di ricerca detratto l’eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall’utilizzo a fini produttivi;
  3. costo dei servizi di consulenza, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
  4. spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale;
  5. altri costi d’esercizio (ad es: costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi).

Attività agevolabili con procedimento automatico

Agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca

Dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno è possibile presentare domanda per l’ottenimento di agevolazioni per:

  • l’assunzione, a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca;
  • l’assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
  • l’attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca.

Concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico

L’agevolazione è concessa dal Ministero sulla base delle comunicazioni dei soggetti distaccanti in ordine alle assegnazioni in distacco temporaneo e ad apposita indicazione del personale da assumere. La concessione è disposta prioritariamente ai soggetti che abbiano proceduto ad assegnazioni in distacco presso Pmi e, comunque, secondo l’ordine cronologico di ricevimento da parte delle richieste inoltrate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Premi per progetti di ricerca già finanziati nell’ambito dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo

Il MIUR riconosce il premio - in forma di contributo a fondo perduto - secondo l’ordine cronologico di pervenuto delle domande ai progetti per i quali il contratto con l'Unione Europea sia stipulato tra il 30 settembre dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda al Ministero e il 31 dicembre dell’anno di presentazione.

Links

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297

Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593

Pagina FAR sito MIUR

Aggiornamenti 1.10.2012

DECRETO 3 aprile 2012
Ammissione al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per alcuni progetti di cooperazione internazionale - Gazzetta ufficiale del 29.09.2012

DECRETO 12 giugno 2012 Ammissione al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per alcuni progetti di cooperazione internazionale - Gazzetta ufficiale del 29.09.2012

DECRETO 25 giugno 2012 Ammissione al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per alcuni progetti di cooperazione internazionale - Gazzetta ufficiale del 29.09.2012

Comunicato Miur 26.09.2012 - Progetti di ricerca e Formazione nel settore ICT - Regione Piemonte

Aggiornamenti 4.10.2012

Decreto 11 giugno 2012 Approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi, di cui all'articolo 16, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011 - Gazzetta ufficiale del 3.10.2012

Decreto 3 luglio 2012 Elenco dei soggetti ammessi ai beneficiari del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009 - Gazzetta ufficiale del 3.10.2012

Aggiornamenti 17.10.2012

Decreto del 28.03.2012 Ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 11 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000 - Gazzetta ufficiale del 16.10.2012

Decreto del 29.03.2012 Ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 11 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000 - Gazzetta ufficiale del 16.10.2012

Decreto del 29.03.2012 - Ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 11 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000 - Gazzetta ufficiale del 16.10.2012

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