Mipaaf - agevolazioni per Contratti di filiera e distretto
Le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati per programmi di investimento tra i 4 e i 50 milioni di euro promossi nell'ambito di Contratti di filiera e di distretto
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Tutto quel che c'è da sapere sul decreto dell'8 gennaio 2016, con cui il Ministero delle Politiche agricole ha approvato i criteri generali per l'attuazione dei Contratti di filiera e di distretto e per il finanziamento dei relativi programmi di investimento, e sul DM del 3 agosto 2016 con le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati di competenza del Mipaaf.
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Contratti di filiera e di distretto
I Contratti di filiera e di distretto mirano a favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti stakeholder dell'agroalimentare e della distribuzione, in un'ottica di collaborazione e integrazione, attraverso accordi che individuino un programma d'azione, con specifici obiettivi, impegni e risultati attesi.
Nello specifico, i Contratti di filiera mirano a favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola. All'Accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il Contratto di filiera è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del programma.
L'obiettivo del Contratto di distretto, invece, è quello di favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto, attraverso un Accordo sottoscritto tra i diversi attori operanti nel territorio, che individui il proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci. Anche l'Accordo di distretto è aperto sia ai beneficiari che ai soggetti coinvolti indirettamente nel conseguimento degli obiettivi di integrazione, mentre il Contratto di distretto è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo che beneficiano delle agevolazioni.
Soggetti proponenti e beneficiari
Sono soggetti proponenti del Contratto di filiera e del Contratto di distretto:
- a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- b) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- c) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- d) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- e) le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Sono beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera e del Contratto di distretto:
- a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;
- b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.
Investimenti ammissibili
- a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
- c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti di attuazione dei criteri;
- d. costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
- e. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative a uno stesso beneficiario e devono essere realizzati entro quattro anni dalla sottoscrizione del Contratto di filiera o di distretto.
Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
L’investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.
L’investimento deve perseguire almeno uno degli obiettivi indicati:
- a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione;
- c) creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- d) garantire il rispetto delle norme in vigore, in particolare:
- nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell’Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
- qualora il diritto dell’Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l’impresa interessata. L’aiuto è limitato alle PMI.
Non possono essere concessi aiuti per:
- acquisto di diritti di produzione, diritto all’aiuto e piante annuali;
- impianto di piante annuali;
- acquisto di animali;
- investimenti intesi a conformarsi alle norme dell’Unione in vigore, ad eccezione dei casi di cui sopra;
- capitale circolante;
- costi diversi da quelli elencati nella tabella allegata al DM dell'8 gennaio 2016, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli
Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Ue e dell’Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/Ue, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle Regioni nei quali sono realizzati e devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.
Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore. Esclusi anche gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari.
Partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli
I regimi di qualità ammessi sono:
- quelli istituiti dai seguenti regolamenti e dalle seguenti disposizioni: parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento Ue n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo; regolamento Ue n. 1151/2012; regolamento CE n. 834/2007; regolamento CE n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; regolamento Ue n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- i regimi di certificazione delle aziende agricole e dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, oppure particolari metodi di produzione, oppure termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; il regime di qualità deve essere accessibile a tutti i produttori; il regime di qualità deve prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;
- regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto con formi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione 'Orientamenti Ue sulle migliori prati che riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari'.
L’attività di promozione deve essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli o ad incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto in questione mediante campagne promozionali. La campagna deve essere incentrata su prodotti coperti dai regimi di qualità o deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione.
Ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo
Le misure di aiuto si riferiscono all’intero settore agricolo, nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per progetto.
Il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e i suoi risultati devono restare a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di chiusura delle attività.
Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale, con intensità variabili a seconda della tipologia e della localizzazione dell'investimento, e del finanziamento agevolato, fino al 100% delle spese ammissibili, come segue:
- investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria:
- nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle Regioni meno sviluppate e in tutte le Regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;
- nella forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario; - investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli:
- nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle Regioni meno sviluppate e in tutte le Regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;
- nella forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario; - per gli investimenti di cui sopra proposti da grandi imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensità dell'aiuto sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della proporzionalità dell'aiuto;
- spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e ricerca e sviluppo nel settore agricolo:
- nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili;
- nella forma del finanziamento, fino al 100% delle spese ammissibili, articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario.
Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera e i Contratti di distretto che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.
L'aiuto può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime è stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea ed è stata presentata una domanda debitamente compilata.
Il ruolo delle banche
Presso il Ministero è tenuto un elenco delle banche autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dal decreto in materia di istruttoria delle proposte definitive, di istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, di predisposizione e trasmissione della relazione sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo.
Le banche finanziatrici, previa accettazione di specifico mandato ad esse conferito da Cassa Depositi e Prestiti, sono autorizzate a:
- a) rilasciare l'attestazione del merito creditizio del Soggetto beneficiario;
- b) concedere al soggetto stesso il Finanziamento bancario;
- c) effettuare la valutazione economico finanziaria;
- d) svolgere l'attività di gestione ed erogazione dei Finanziamenti.
Le risorse
Le risorse sono messe a disposizione:
- a valere su disponibilità del Ministero, delle Regioni e Province autonome e del Fondo Sviluppo e Coesione nel caso delle agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale,
- a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) nel caso dei finanziamento agevolati.
Per quanto riguarda le risorse a valere sul FRI, dopo i 40 milioni e i 200 milioni di euro già assegnati, rispettivamente, con le Delibere CIPE n. 57/2014 e n. 74/2015, con Delibera del 1 maggio 2016 il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha destinato altri 200 milioni di euro al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento del regime agevolativo dei contratti di filiera e di distretto.
> Agricoltura - finanziamenti per contratti filiera-distretto e lattiero-caseario
I finanziamenti agevolati del Mipaaf
Con il decreto del 3 agosto 2016 il Mipaaf ha stabilito le condizioni economiche e le modalità di concessione del finanziamento agevolato di competenza del Ministero, cui deve essere associato un finanziamento bancario.
Innanzitutto, l'intervento è perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario il finanziamento agevolato e quello bancario.
Il finanziamento agevolato può essere assistito da idonee garanzie ed è concesso a un tasso di interesse non inferiore allo 0,50 per cento nominale annuo.
La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e un massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto di investimento e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Le erogazioni, a stato avanzamento lavori, sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario.
La percentuale di quota capitale del finanziamento agevolato che deve essere ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della quota capitale del finanziamento bancario, verrà stabilita all'interno dei singoli provvedimenti di attuazione del regime di aiuto e comunque in relazione alla percentuale di cofinanziamento. In tutti i casi in cui l'incidenza del finanziamento agevolato è superiore a quella del finanziamento bancario, l'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non può comunque aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario.
Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle stesse scadenze.
Procedure
Con successivi provvedimenti il Mipaaf definirà le ulteriori condizioni di ammissibilità dei soggetti e degli interventi, insieme ai termini e alle modalità per la presentazione delle domande, che saranno valutate con procedura a sportello.
In linea generale, il decreto ministeriale dell'8 gennaio prevede che il soggetto proponente trasmetta preventivamente al Ministero la domanda di accesso al regime di aiuto.
Il Ministero conclude l'istruttoria dell'ammissibilità entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni e, in caso di valutazione positiva, approva il programma, dandone comunicazione al soggetto proponente e alle Regioni o Province autonome in cui sono localizzati i progetti, per l'eventuale cofinanziamento nella forma del contributo in conto capitale.
Entro 90 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, occorre presentare la proposta definitiva di Contratto di filiera o di distretto al Mipaaf, che provvede all'istruttoria entro i successivi 60 giorni e, una volta acquisita l'eventuale delibera di concessione del finanziamento dalla banca, procede ad approvare definitivamente il Contratto e il relativo programma di investimento.
L'approvazione viene comunicata al soggetto proponente, alla banca finanziatrice e, in caso di cofinanziamento regionale, alle Regioni o Province autonome interessate, oltre che a CDP per la concessione del finanziamento agevolato. Una volta acquisite le delibere del finanziamento agevolato, il Mipaaf trasmette al soggetto proponente lo schema di Contratto di filiera o di distretto, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione.
Le quote del contributo in conto capitale e del finanziamento sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo contributo in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
> Mipaaf - agevolazioni per contratti di filiera e distretto
> Decreto ministeriale 8 gennaio 2016
> Decreto ministeriale 3 agosto 2016
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