Editoria - il testo della Legge sul sostegno pubblico

La legge istituisce il nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e riforma il sostegno pubblico all'editoria

Editoria

Editoria – Camera approva Riforma contributi pubblici e Fondo pluralismo e innovazione

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Entrata in vigore il 15 novembre per la legge n. 198 del 2016 in materia di sostegno pubblico all'editoria. Tra le novità del provvedimento, un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, alimentato da risorse statali già destinate al settore, dal canone Tv, fino a un massimo di 100 milioni di euro, e da un contributo di solidarietà a carico di concessionari della raccolta pubblicitaria, società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta e altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

La dotazione del Fondo verrà ripartita ogni anno tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello Sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base di criteri stabiliti con un DPCM che sarà adottato di concerto con MISE e MEF.

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Riforma del sostegno pubblico all'editoria

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, si legge nel testo, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per la ridefinizione della disciplina relativa a:

  • contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici;
  • misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale;
  • innovazione del sistema distributivo;
  • finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria da parte di imprese di nuova costituzione;
  • misure per il sostegno a processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editrici già esistenti.

I contributi saranno destinati alle imprese editrici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite come:

  • cooperative giornalistiche,
  • enti senza fini di lucro, ovvero come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da esse interamente detenuto,
  • imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni.

Saranno inoltre ammesse ai contributi, ma con la possibilità di limitare requisiti di accesso e importi, le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche o di periodici in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, quelle che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, le associazioni dei consumatori e le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, cioè 240mila euro.

Esclusi dalla platea dei beneficiari gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici e le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

I contributi saranno concessi fino a un importo corrispondente al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, al netto dell'agevolazione, e verranno erogati in due rate.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate, per via telematica, dal 1º al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità che verranno pubblicate nel sito Internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

> Legge Editoria n. 198-2016

Photo credit: Thomas Schmidt (NetAction)

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