Terremoto – via libera a disegno di legge ricostruzione
Ok del Senato alla conversione in legge del decreto n. 189-2016 a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto
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Con 194 voti favorevoli, un voto contrario e 37 astenuti, l'Aula di Palazzo Madama ha approvato il ddl di conversione in legge del decreto n. 189-2016 in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Nel testo sono infatti confluiti anche i contenuti del decreto-legge n. 205-2016, approvato dopo le scosse del 26 e del 30 ottobre, che è stato abrogato con un emendamento del Governo.
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Con la scelta di unificare i due provvedimenti in un unico disegno di legge l'ambito temporale di applicazione viene esteso agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anziché limitarsi a quelli del giorno stesso. L'area di riferimento di conseguenza si allarga, con l'aggiunta di 69 ulteriori Comuni, di cui 6 in Abruzzo, 5 nel Lazio, 57 nelle Marche e 1 in Umbria.
Contributi per la ricostruzione
Il testo prevede l'istituzione di un Fondo da 200 milioni di euro per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma e stabilisce i criteri di accesso ai contributi destinati ai privati.
Nello specifico, è prevista la copertura fino al 100% delle spese per:
- riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche, solidaristiche/sindacali e di servizi, previa presentazione di perizia asseverata;
- danni economici subiti da prodotti agricoli ed alimentari che, alla data dell’evento sismico, erano in corso di maturazione o di stoccaggio ai sensi del regolamento Ue n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
- danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
- danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
- delocalizzazione temporanea delle attività economiche/produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
- oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l’allestimento di alloggi temporanei;
- interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
- interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.
I contributi sono erogati in forma di finanziamento agevolato, sulla base dell'avanzamento dei lavori, delle prestazioni di servizi e delle acquisizioni dei beni necessari all’esecuzione degli interventi. I beneficiari dei finanziamenti agevolati maturano un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi e le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi.
Qualora gli interventi relativi a unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e da quelle concesse, in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa riguardino edifici ubicati in Comuni diversi da quelli indicati in allegato al ddl, la percentuale riconoscibile non supera il 50% dei costi; la percentuale rimane invece pari al 100% qualora gli immobili siano ricompresi all’interno di centri storici e borghi caratteristici.
Sostegno alle imprese
Oltre a stanziare 30 milioni di euro da trasferire all'INAIL per lo sviluppo di progetti di formazione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro, il testo applica ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici il regime di aiuto per gli investimenti nelle aree industriali in crisi di cui alla legge n. 181-1989.
Il ddl assicura inoltre priorità e gratuità nell’accesso al Fondo di garanzia per le PMI alle micro, piccole e medie imprese che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro. La percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento e sale al 90% per gli interventi di controgaranzia.
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Ulteriori 35 milioni di euro vengono trasferiti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei presidenti delle Regioni interessate per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, che hanno subito danni.
Inoltre, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, sono previsti finanziamenti agevolati a tasso zero, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, per il ripristino e il riavvio di attività economiche (prestiti fino a 30 mila euro) e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e investimenti (prestiti fino a 600 mila euro).
Ai lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività verrà concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale e della relativa contribuzione figurativa, a valere su un budget di 124,5 milioni (rispetto ai 50 milioni previsti dal decreto), mentre in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici viene introdotto un contributo una tantum pari a 5mila euro, nel limite di 134,8 milioni di euro (contro i 30 milioni inizialmente previsti).
Infine, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi, quali:
- versamenti riferiti al finanziamento delle camere di commercio (articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);
- termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
- versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
- esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati;
- pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
- sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il modello unico di dichiarazione per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
- pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere;
- pagamento delle rate relative alle provvidenze erogate per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 817;
- pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
- termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati da professioni.