Sgravi contributivi conciliazione – come presentare domanda
Le istruzioni di accesso agli incentivi fiscali per i datori di lavoro che prevedono misure di conciliazione vita-lavoro migliorative rispetto alla disciplina vigente.
> Lavoro - sgravi contributivi per conciliazione in contratti aziendali
> Legge Bilancio – sgravi contributivi strutturali per assunzioni giovani
Con la circolare n. 163 del 3 novembre 2017 l'INPS ha approvato le istruzione per l'accesso agli sgravi contributivi previsti dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017 a favore dei datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali che introducano misure per la conciliazione tra vita professionale e vita privata.
A disposizione ci sono circa 110 milioni di euro, di cui 55 milioni per il 2017 e 54 milioni per il 2018.
> Contratti solidarieta' - come ottenere riduzione contributi
Chi può richiedere gli incentivi
Possono accedere agli sgravi contributivi i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali che prevedano l'introduzione di almeno due misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle disposizioni vigenti, tra quelle indicate dal decreto:
A) Area di intervento genitorialità
- Estensione del congedo di paternità;
- Estensione del congedo parentale;
- Previsione di nidi di infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- Percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- Buoni per l'acquisto di servizi di babysitting;
B) Area di intervento flessibilità organizzativa
- Lavoro agile;
- Flessibilità oraria in entrata e in uscita;
- Part-time;
- Banca ore;
- Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti;
C) Welfare aziendale
- Convenzioni per l'erogazione di servizi di time saving;
- Convenzioni con strutture per servizi di cura;
- Buoni per l'acquisto di servizi di cura.
In cosa consiste l'agevolazione
L'incentivo non dipende dalla retribuzione dei lavoratori ma consiste in una riduzione contributiva, per il datore di lavoro, modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi allo sgravio e alla loro dimensione aziendale.
In particolare, il beneficio attribuito a ciascun datore di lavoro è articolato in due quote, la prima ottenuta dividendo il 20% delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi nell'anno, la seconda distribuendo il restante 80% delle risorse di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro.
Ciascun datore di lavoro può fruire dello sgravio una sola volta nell’ambito del biennio 2017-2018 ed entro un importo non superiore al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’anno precedente la domanda.
Come accedere agli sgravi contributivi
I datori di lavoro che hanno depositato i contratti tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2017 possono inoltrare la domanda all'INPS in via telematica, anche tramite gli intermediari autorizzati, a partire dal 4 novembre, giorno successivo alla pubblicazione della circolare, ed entro il 15 novembre 2017.
Un'apposita circolare stabilirà i termini per i contratti depositati a valere sulle risorse dell'annualità 2018.
Le domande devono essere presentate avvalendosi del modulo di istanza on-line “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto, e indicando:
- a) i dati identificativi dell’azienda;
- b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
- c) la data di avvenuto deposito telematico del contratto presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro territorialmente competente;
- d) il codice deposito contratto;
- e) le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;
- f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale del 12 settembre 2017.
L’ammissione al beneficio avverrà a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.