Contratti di sviluppo – 20 milioni per rilancio stabilimenti industriali
Stanziati 20 milioni di euro del Fondo Crescita Sostenibile per attivare una nuova agevolazione nell'ambito dei contratti di sviluppo: oltre a concedere contributi e finanziamenti, nelle Regioni del Mezzogiorno Invitalia potrà intervenire nel capitale di rischio delle imprese finanziate.
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Novità per i contratti di sviluppo: con il decreto ministeriale del 23 marzo 2018, pubblicato in questi giorni in Gazzetta ufficiale, sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il soggetto gestore, Invitalia, di integrare le agevolazioni in forma di contributo o di finanziamento già previste intervenendo alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente.
Come funzionano i contratti di sviluppo
Introdotto dal decreto-legge n. 112 del 2008, operativo dal 2011 e aggiornato dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 9 dicembre 2014, il contratto di sviluppo rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di grandi programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione.
Nello specifico, i contratti di sviluppo possono finanziare:
- programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.
All'interno degli interventi possono rientrare, entro precisi limiti, anche programmi di ricerca, sviluppo e innovazione ed opere infrastrutturali.
La spesa ammissibile non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, o a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre le agevolazioni, la cui entità varia in relazione alla tipologia di progetto, alla localizzazione e alla dimensione dell'impresa, comprendono:
- finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
- contributo in conto interessi;
- contributo in conto impianti;
- contributo diretto alla spesa.
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Partecipazioni di minoranza, prestiti obbligazionari e garanzie
Il nuovo provvedimento va a modificare il decreto del 9 dicembre 2014, prevedendo che Invitalia, oltre a concedere contributi e finanziamenti, possa assumere, su richiesta del soggetto proponente, anche partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale dell'impresa.
L’intervento è ammesso per le sole iniziative ubicate nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e oggetto di Accordi di programma o di sviluppo finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta.
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La partecipazione, inoltre, deve essere acquisita, gestita e dismessa dal soggetto gestore nel rispetto delle condizioni previste dal “test dell’operatore in un’economia di mercato”, di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 19/04), prevedendo l’apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante, per un ammontare pari almeno al 50% dell’operazione.
In aggiunta all’acquisizione della partecipazione di minoranza, che può essere detenuta per un arco temporale non superiore a 5 anni, Invitalia può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione di tali strumenti in favore delle impresa partecipate.
L'intervento è coperto con risorse pari a 20 milioni di euro del Fondo per la crescita sostenibile, trasferite dal Ministero a Invitalia attraverso l’erogazione di un finanziamento. Gli interessi maturati, tempo per tempo, sulle somme giacenti sono interamente riconosciuti in favore del Ministero, mentre le risorse finanziarie derivanti dalle dismissioni degli investimenti possono essere reinvestite da Invitalia sempre negli interventi previsti dal decreto.
> Decreto 23 marzo 2018 – Gazzetta ufficiale del 23 giugno 2018