Rischio idrogeologico - risorse in arrivo per le Regioni
Pronti ad arrivare nelle casse degli Enti locali i 2,6 miliardi stanziati dalla Manovra 2019 per investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.
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Le risorse sono state sbloccate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 3 aprile, e assegnate ai commissari delegati o ai soggetti responsabili delle Regioni e delle Province autonome in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni in materia di dissesto idrogeologico.
Rischio idrogeologico: cosa prevede la Legge di Bilancio 2019
Siamo ai commi 1028 e 1029 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018: quello con cui viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze un fondo che può contare su uno stanziamento di 800 milioni per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Risorse che serviranno a permettere l’immediato avvio e la realizzazione nell’arco del triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza.
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Il decreto che ripartisce i 2,6 miliardi
Il decreto del 27 febbraio 2019 assegna i fondi ai commissari delegati o ai soggetti responsabili individuati dal Codice della protezione civile. Questi devono predisporre un piano degli investimenti da realizzare entro 20 giorni dalla data del decreto per gli interventi relativi al 2019, ed entro il 31 gennaio di ciascun anno per il 2020 e il 2021. Il piano dev’essere quindi sottoposto al via libera del capo dipartimento della protezione civile e può essere rimodulato in corso d’opera in caso di esigenze straordinarie.
Una volta ottenuta luce verde, le risorse 2019 sono trasferite interamente nelle casse degli Enti locali per permettere l’immediato avvio degli investimenti. I fondi restanti saranno invece trasferiti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
Nell’ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi, si provvede entro il 30 settembre di ogni anno all’assegnazione delle risorse non utilizzate in favore dei commissari delegati o dei soggetti responsabili individuati dal Codice della protezione civile che documentino di aver avviato almeno il 70% degli investimenti previsti dal piano
Nel caso in cui gli investimenti superino i 5 milioni e mezzo di euro può essere finanziata anche la sola progettazione.
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Gli investimenti ammessi e le percentuali di finanziamento
Gli investimenti sulle strutture di proprietà privata possono riguardare:
- la ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
- la delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile.
Per le abitazioni danneggiate gli investimenti sono concessi per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nell’apposita perizia, per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge.
Le percentuali e i livelli massimi di aiuto variano in base all’intervento:
- se l'unità immobiliare è destinata ad abitazione principale il finanziamento può arrivare all’80% del valore indicato nella perizia, entro i 150mila euro; se invece non si tratta dell’abitazione principale, la percentuale massima di finanziamento scende al 50%, sempre entro il tetto massimo di 150mila euro;
- per le parti comuni di un edificio residenziale il finanziamento massimo è dell’80% se nell’edificio risulta, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale, che scende al 50% in caso contrario. Il tetto massimo è comunque sempre quello dei 150mila euro;
- le spese relative alle prestazioni tecniche sono ammissibili fino al 10% dell’importo al netto dell’IVA;
- nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione valgono le stesse regole di cui sopra: il finanziamento varia cioè dall’80% al 50% se si tratta o meno dell’abitazione principale, e il limite massimo è di 187.500 euro (per l’abitazione principale) e 150mila (se si tratta di un’abitazione diversa). Per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire o delocalizzare è inoltre previsto un ulteriore finanziamento, fino a 10mila euro.
Per quanto riguarda gli interventi sulle strutture sedi di attività economiche e produttive valgono le stesse regole degli immobili privati. Devono cioè riguardare:
- la ricostruzione in sito dell’immobile distrutto;
- la delocalizzazione, previa demolizione dell’immobile distrutto, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile.
Il limite massimo in questo caso sale a 450mila euro, e le percentuali massime di finanziamento vanno dal 50% in caso di ricostruzione, delocalizzazione e il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile, all’80% in caso di ripristino o sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti.
Per le prestazioni tecniche il tetto massimo del finanziamento resta del 10% dell’importo dei lavori.
> Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019