Fondo vittime mancati pagamenti – la circolare MISE sui finanziamenti

Fondo vittime mancati pagamenti - Photo credit: Foto di Andrew Khoroshavin da Pixabay Una circolare del Ministero dello Sviluppo economico adegua le modalità di accesso ai finanziamenti del Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti alle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto Crescita.

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Istituito dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208-2015) con una dotazione di 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018, il Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI in potenziale crisi di liquidità a causa di mancati pagamenti di debitori imputati di delitti in procedimenti penali.

Con la legge n. 58-2019 di conversione del decreto Crescita l'accesso al Fondo è stato aperto anche ai liberi professionisti, come chiarito dalla circolare MISE n. 312471 del 7 agosto 2019.

Chi può richiedere i finanziamenti

In base alla normativa aggiornata, possono ottenere i finanziamenti agevolati le piccole e medie imprese e i professionisti che:

  • risultino parti offese in un procedimento penale - avviato in data precedente la presentazione della domanda – che abbia per oggetto mancati pagamenti da parte di debitori imputati dei delitti, commessi nell’ambito dell’attività d’impresa, di cui agli articoli:
    629 del codice penale (estorsione);
    640 del codice penale (truffa);
    641 del codice penale (insolvenza fraudolenta);
    2621 del codice civile (false comunicazioni sociali);
    216 della legge fallimentare (bancarotta fraudolenta);
    217 della legge fallimentare (bancarotta semplice);
    218 della legge fallimentare (ricorso abusivo al credito);
    223 della legge fallimentare (fatti di bancarotta fraudolenta);
    224 della legge fallimentare (fatti di bancarotta semplice);
    225 della legge fallimentare (ricorso abusivo al credito).
  • si trovino in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte dei debitori imputati (crediti non incassati nei confronti dei debitori imputati pari almeno al 20% del totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II - 1) dell’articolo 2424 del codice civile);
  • presentino sufficienti capacità di rimborso del finanziamento agevolato.

Le PMI devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti ed essere iscritte nel Registro delle imprese, mentre i professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali oppure aderire alle associazioni professionali di cui all’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi della legge n. 4-2013.

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In cosa consistono le agevolazioni

Il Fondo è finalizzato alla concessione di finanziamenti a tasso zero:

  • di importo non superiore ai crediti del soggetto beneficiario nei confronti dei debitori imputati, documentati nell’ambito del procedimento penale, e comunque non oltre la soglia di 500mila euro;
  • di durata compresa tra i tre e i dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni;
  • concesso nei limiti di intensità agevolativa previsti, a seconda del settore di appartenenza del soggetto beneficiario, dai Regolamenti “de minimis” n. 1407-2013, n. 1408-2013 e n. 717-2014.

Il Ministero stabilisce con il provvedimento di concessione ed erogazione del finanziamento il piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, sulla base del quale il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare il prestito.

In linea generale il finanziamento agevolato è erogato in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento del MISE, sul conto corrente del soggetto beneficiario comunicato nel modulo di domanda.

Dal momento che il decreto Crescita ha previsto che il provvedimento possa essere adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo, è prevista per questi casi l'erogazione di un acconto per un importo pari al 50% di quanto dovuto.

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Come presentare domanda

La procedura di accesso al Fondo è differenziata per le due tipologie di beneficiari.

Le imprese, infatti, possono presentare le domande esclusivamente tramite la piattaforma informatica all’indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it - sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”.

I professionisti, invece, devono inviare le istanze tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione o di completamento della documentazione eventualmente richiesta dal Ministero, fino all'esaurimento delle risorse. Attualmente, secondo i dati del MISE, risultano disponibili circa 29,1 milioni dei 30 milioni stanziati dalla manovra 2016.

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Photo credit: Foto di Andrew Khoroshavin da Pixabay 

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