Ddl Stabilità: voucher fiscali alle PMI che investono in ricerca e sviluppo
Nel Maxi-emendamento al disegno di Legge Stabilità per il 2011, ora al vaglio della Camera dei Deputati, è stata inserita la proposta del ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che prevede voucher fiscali per il credito d'imposta da assegnare a Pmi che decidano di affidare attività di ricerca e sviluppo tecnologico a università, laboratori e istituti di ricerca italiani.
I voucher, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per il 2011, spettano per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, in una misura percentuale che verrà stabilita con apposito decreto ministeriale.
Agenzie di sviluppo regionali o nazionali assegnano questi "buoni" alle Pmi, che li usano per pagare le università in cambio di innovazione, ricerca e tecnologia.
L'obiettivo è stimolare il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze, favorendo la cooperazione tra il mondo delle imprese e quello accademico.
La crescita dimensionale e la competitività delle PMI sono infatti spesso ostacolate dalla mancanza di investimenti in ricerca e sviluppo, a causa delle risorse ridotte e dell'inadeguatezza delle strutture. D'altra parte, altrettanto spesso, gli studi dei ricercatori non si traducono in innovazioni utilizzate dalle imprese.
Attualmente in tutta Europa sono presenti circa venti programmi riconducibili a questa tipologia, con per esempio in Olanda, sin dagli inizi del 2000, in Irlanda e in alcune regioni del Regno Unito.
Nel pacchetto di misure da inserire nella Legge di Stabilità 2010 come Maxi-emendamento, restano esclusi gli incentivi per la riqualificazione energetica con detrazione 55%, per la quale si auspicava una proroga al 2011.
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TESTO EMENDAMENTO
Articolo 1, comma 31
(Credito di imposta per ricerca e sviluppo)
Il comma 31 istituisce un credito d’imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, in favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.
Esso spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, in una misura percentuale che verrà stabilita con apposito decreto ministeriale; tale misura è rapportata ai costi sostenuti per i contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, con le sopra illustrate finalità.
Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ma:
non concorre alla formazione del reddito;
non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il credito d’imposta non rileva inoltre ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Accanto alle istruzioni sull’applicazione del predetto credito d'imposta, le norme dispongono che con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università, siano individuate le disposizioni di attuazione della norma introdotta e, tra l’altro, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari e le modalità di fruizione del credito di imposta nel rispetto del suddetto limite di spesa.
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