Infrastrutture - il decreto con la ripartizione del Fondo Investimenti
Ripartito il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai vari settori di spesa. Lo strumento prevede una dotazione di circa 36 miliardi di euro fino al 2033.
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 febbraio 2019 il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 28 novembre 2018 con la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato, istituito dalla Manovra 2017 e rifinanziato dalla legge di Bilancio 2018.
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Il Fondo Investimenti è volto ad assicurare il finanziamento delle infrastrutture nei settori:
- trasporti e viabilità;
- mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
- infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
- ricerca;
- difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
- edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
- attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
- digitalizzazione delle amministrazioni statali;
- prevenzione del rischio sismico;
- investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;
- potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
- eliminazione delle barriere architettoniche.
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Il Fondo ha uno stanziamento di 36 miliardi e 115 milioni di euro così suddivisi:
- 800 milioni di euro per l’anno 2018,
- un miliardo e 615 milioni di euro per l’anno 2019,
- 2 miliardi e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 8.720
- 2 miliardi e 480 milioni per il 2024
- 2 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.
Gli interventi infrastrutturali, si legge sul DPCM, sono individuati secondo le procedure previste dalla legge e, qualora necessario, attraverso l’intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.
I programmi finanziati devono essere corredati del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo della gara (CIG), così da permetterne il monitoraggio tramite la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, si legge ancora, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.