Sismabonus – detrazione fiscale anche per immobili in affitto
Il sismabonus può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società, non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione. È quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate.
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La detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, meglio nota come sismabonus, vale anche per gli immobili in affitto posseduti da società. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 22/E del 12 marzo.
Sismabonus
Di sismabonus si parla per la prima volta nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella legge 90/2013: si tratta di una detrazione pari al 65% delle spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici.
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l'arco temporale delle detrazioni al 31 dicembre 2021 e introdotto un sistema che quantifica il rischio sismico e i vantaggi ottenuti nell'esecuzione degli interventi. Un sistema che, di fatto, garantisce l'efficienza degli investimenti, sia dal punto di vista della sicurezza che dei benefici economici attesi.
La Manovra 2018 ha prorogato il sismabonus estendendolo anche alle case popolari. Per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, effettuate fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires.
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Si parte dal 50% per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per un soglia massima di spesa di 96mila euro, e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Percentuali più elevate si hanno per i condomìni: la detrazione può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Detrazione estesa agli immobili in affitto
Il chiarimento del Fisco segue la richiesta presentata da una società: il dubbio riguarda la possibilità di fruire dell’agevolazione per gli interventi di miglioramento sismico di un immobile di proprietà adibito a ufficio, con la precisazione che tale immobile, dopo i lavori di ristrutturazione, sarà destinato alla locazione e non più all’uso diretto.
L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che la Manovra 2018 ha esteso i benefici anche agli immobili ubicati in zona sismica 3, ha ridotto alla metà il periodo di fruizione della detrazione e ha incluso anche gli immobili residenziali diversi dall’abitazione principale.
Ricorda, poi, i chiarimenti forniti con circolare 29/2013 (relativi alla prima formulazione della norma) sull’individuazione delle unità agevolabili: devono essere localizzate in zone sismiche ad alta pericolosità e adibite ad abitazione principale, ad attività produttive o, secondo la versione aggiornata, anche a fini residenziali.
Inoltre, le unità adibite ad attività produttive sono quelle in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Alla luce del quadro normativo, considerando che non sussistono ulteriori vincoli di natura soggettiva o oggettiva per la fruizione del beneficio, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche se gli immobili posseduti dalla società siano destinati alla locazione.