Edilizia libera - resta il rispetto del vincolo paesaggistico
La recente introduzione del glossario dell'edilizia libera non cancella l'obbligo di rispetto delle norme specifiche in materia paesaggistica, che devono essere sempre verificate sulla base del vigente Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
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Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2018, il DM 2 marzo 2018 riporta il primo elenco delle opere di edilizia libera, cioè che non richiedono un titolo abilitativo tra CIL (Comunicazione di inizio lavori), CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) ne il permesso di costruire, in attuazione del D.lgs. 222/2016 (il cosiddetto Decreto SCIA 2 recante norme sulla semplificazione in materia di commercio, edilizia e ambiente).
Tra questi "interventi liberi", lo ricordiamo, spiccano l'eliminazione di barriere architettoniche, ma anche l’installazione di gazebo, pergolati, tende, opere temporanee e pavimentazioni pertinenziali. La pubblicazione del Glossario Unico delle opere libere - è bene specificarlo - non ha tuttavia eliminato l'obbligo di rispetto delle norme specifiche in materia paesaggistica, che è invece regolato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004).
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Per gli interventi in aree soggette a vincolo, la normativa di cui al Dlgs 42/2004 prevede l’obbligo di richiedere all'Ente competente un’autorizzazione che certifichi la compatibilità, in termini paesaggistici, dell’intervento. Il più recente DPR n. 31 del 13 febbraio 2017, con cui sono state modificate le norme sull’autorizzazione paesaggistica, ha in particolare stabilito che, in base all'entità dell’intervento, è possibile ricorrere a tre procedure diverse:
- intervento libero senza autorizzazione paesaggistica;
- autorizzazione paesaggistica semplificata;
- autorizzazione paesaggistica ordinaria.
In base a questa suddivisione, la gran parte degli interventi inseriti nel glossario risulta esentata dall’autorizzazione paesaggistica. I rimanenti, invece, richiedono la procedura semplificata. Per nessuno, infine, è prevista l’autorizzazione ordinaria.