Codice Appalti - ok a linee guida ANAC su vigilanza privata
Entrano in vigore a luglio le linee guida n. 10 dell'ANAC che definiscono la natura delle attività e i requisiti organizzativi e professionali per l'affidamento di servizi di vigilanza privata nell'ambito delle procedure di appalto.
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Sulla Gazzetta ufficiale del 16 giugno è stato pubblicato il decreto n. 462 del 23 maggio 2018, che riporta le linee guida n. 10 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sull’affidamento dei servizi di vigilanza privata nell’ambito del nuovo Codice appalti (D.lgs 50/2016).
Le linee guida entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella GURI, ovvero il 1° luglio 2018.
Ambito di applicazione della disciplina
La scelta di subordinare l’ingresso nel mercato della vigilanza privata a specifici requisiti organizzativi e professionali, si legge nel documento dell’ANAC, deriva dalla particolare natura dei servizi che gli operatori economici del settore sono chiamati a svolgere, ovvero:
- vigilanza fissa;
- vigilanza saltuaria di zona;
- vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza;
- intervento su allarme;
- vigilanza fissa antirapina;
- vigilanza fissa mediante l’impiego di unità cinofile;
- servizio di antitaccheggio;
- custodia in caveau;
- servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti;
- servizio scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
- servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da specifiche norme di legge o di regolamento.
Rientrano poi nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, le attività di:
- sicurezza in aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, stazioni delle ferrovie metropolitane e altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;
- custodia, trasporto e scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso;
- custodia, trasporto e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;
- vigilanza armata mobile e interventi sugli allarmi;
- vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, e ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell’incolumità pubblica o della tutela ambientale;
- vigilanza presso tribunali e altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture;
- custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico.
Dato che la vigilanza privata implica "l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell’immobile", spiega l'Autorità, le stazioni devono affidare tali servizi a "guardie giurate […] in possesso di specifica licenza prefettizia". L’ANAC esclude quindi che tale attività possa essere affidata a semplici "servizi di portierato o global service". Questi ultimi non implicano, infatti, un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una "normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi".
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No ad aggregazione di servizi e a ribassi eccessivi
L’ANAC esclude poi la possibilità, per le stazioni appaltanti, di "aggregare in un’unica procedura" attività eterogenee, quali la vigilanza armata, la custodia e il portierato, per questioni di risparmio economico. L'amministrazione aggiudicatrice deve, invece, prevedere "lotti distinti per ciascun servizio", precisando per ognuno "i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e quelli necessari per l’esecuzione", comprese le autorizzazioni.
Per evitare il fenomeno ricorrente della presentazione di "offerte non remunerative e/o che non ne garantiscono l’effettiva qualità" nello svolgimento dei servizi e per scongiurare eccessivi ribassi nella procedura di assegnazione del servizio, l’ANAC invita la stazione appaltante a "prevedere requisiti coerenti con la normativa di settore, che assicurino un’effettiva concorrenza nel mercato del servizio di vigilanza privata".
Nella documentazione di gara, dunque, a prescindere dal criterio di aggiudicazione utilizzato, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero fornire precise indicazioni, quali:
- la tipologia di vigilanza richiesta (fissa, ronda, ecc.);
- il numero di personale impiegato nei diversi servizi, con particolare riferimento al personale in possesso di autorizzazione prefettizia, e la stima dei costi utilizzata per determinare la base d’asta;
- il numero delle pattuglie/vetture che devono essere disponibili per interventi ed emergenze;
- il numero e le caratteristiche delle frequenze radio per i collegamenti con le stazioni di polizia;
- il numero e la dislocazione delle telecamere necessarie per la videosorveglianza;
- l’esperienza richiesta al personale con riferimento ai servizi da espletare;
- l’esperienza nelle procedure e modalità di intervento operativo.
Infine l’ANAC invita le stazioni appaltanti ad inserire, all’interno dei documenti di gara per l’assegnazioni di servizi di vigilanza, "specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore".