Codice Appalti - ANAC chiarisce le disposizioni per le gare sotto soglia
L'ANAC spiega in quali casi può essere derogata l'applicazione del principio della rotazione e ammette l'utilizzo del DGUE in più di una gara, a patto che l'operatore confermi il perdurare di quanto dichiarato in prima istanza e aggiorni di volta in volta l’indicazione del CIG.
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L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha pubblicato una serie di risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions) ricevute sulle Linee guida n. 4 attuative del nuovo Codice Appalti (D.lgs 50/2016), che aggiornano le modalità di svolgimento delle gare al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria.
Linee guida n. 4: cosa cambia rispetto al passato
Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo ed entrate in vigore il 7 aprile, le Linee guida n. 4 definiscono i criteri di svolgimento delle gare cosiddette "sotto soglia", che, lo ricordiamo, seguono procedure diverse da quelle ordinarie.
Tra i principali elementi di novità rispetto al passato, vi è l'obbligo di “rigoroso rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti”. Questa nuova disposizione introdotta nella normativa sui contratti pubblici ha lo scopo di garantire la massima trasparenza dei processi di gara. In base a tale principio, infatti, il contraente uscente non potrà essere invitato a una procedura successiva che rientri nella stessa categoria di opere o nello stesso settore merceologico, poichè, avendo partecipato alla gara precedente, si troverebbe in una posizione di potenziale vantaggio.
Nuova è anche l’introduzione di controlli stringenti per evitare qualsiasi "frazionamento improprio" dell’appalto allo scopo di abbassare l’importo a base di gara e utilizzare, quindi, le regole valide per i contratti sotto soglia.
Tra le principali novità, infine, in un’ottica di semplificazione burocratica è stata introdotta la possibilità di affidare contratti di lavori, servizi e forniture di importo fino a 5mila euro - e fino a 20mila euro in caso di utilizzo del modello del documento di gara unico europeo (DGUE) - semplicemente sulla base di specifica autodichiarazione resa dall’operatore.
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L’ANAC chiarisce dubbi sulle Linee guida n. 4
In tale contesto, al fine di chiarire alcuni dubbi sulle disposizioni contenute nelle Linee guida n. 4 l’ANAC ha risposto a una serie di FAQ presentate dagli utenti.
In particolare, l’Autorità specifica che, in virtù del suo ruolo di “efficace presidio nei confronti del divieto di artificioso frazionamento delle commesse”, il principio di rotazione degli inviti nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicato “in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell’ambito della stazione appaltante”.
La deroga a tale disposizione può essere ammessa nel caso in cui la stazione appaltante - quale un Ministero o un Ente pubblico nazionale - presenti, in ragione della sua complessità organizzativa, articolazioni organizzative decentrate, dunque "stabilmente collocate per l'amministrazione di determinate porzioni territoriali" - quali, nel caso di un Ministero, una Direzione regionale - o per la gestione di una peculiare attività strategica per l’Ente, "dotate di autonomia in base all’ordinamento interno nella gestione degli affidamenti sotto soglia".
In questo caso, conclude la questione l'ANAC, la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa.
Riguardo all’utilizzo del documento di gara unico europeo ai fini della semplificazione nell’affidamento di gare di importo molto ridotto, l’Anticorruzione chiarisce poi che "il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni”. A corredo di tale dichiarazione, aggiunge poi l’Autorità, l’operatore economico dovrà fornire indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) della nuova procedura cui intende partecipare.