Terzo Settore: Cdm, via libera a decreto correttivo Impresa sociale
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 112-2017 sulle imprese sociali. Novità in materia di incentivi fiscali e di utilizzo di lavoratori molto svantaggiati e volontari.
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Ok definitivo del Consiglio dei Ministri al decreto correttivo del dlgs n. 112 del 2017 in materia di impresa sociale. Prorogato, da 12 a 18 mesi, il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguare gli statuti alla nuova normativa: la scadenza slitta così a gennaio 2019.
Incentivi alle imprese sociali
Tra le novità del decreto rientra l'allineamento della disciplina in materia di incentivi a chi investe in imprese sociali a quella prevista per gli investimenti in startup innovative già approvata da parte della Commissione europea.
Nello specifico, gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni.
Sul versante fiscale sono inoltre previsti interventi correttivi, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.
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Lavoratori svantaggiati e volontari
Sul fronte lavoro, il correttivo introduce un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale.
Inoltre, il provvedimento inserisce una clausola di salvaguardia volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e introduce limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, chiarendo che la loro azione deve essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.
Photo credit: Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri