Codice Appalti - scatta l'obbligo del DGUE in versione telematica
Conclusa la fase transitoria prevista dal Codice Appalti, dal 18 ottobre diventa obbligatorio, senza eccezioni o deroghe, predisporre il Documento di gara unico europeo (DGUE) in modalità telematica.
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Introdotto per prima volta in ambito UE con il Regolamento di esecuzione 2006/7, il Documento di gara unico europeo (DGUE) è lo strumento nato per ridurre gli oneri amministrativi di stazioni appaltanti, operatori economici e piccole e medie imprese nel quadro delle procedure di gara nell'Unione europea.
In linea con quanto previsto a livello UE, il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) ha introdotto nella normativa nazionale l’obbligo, per gli enti appaltatori, di predisporre e accettare il DGUE esclusivamente in formato elettronico per tutte le procedure bandite dal 18 aprile 2018.
La norma stabilisce che i documenti di gara predisposti da tale data in poi debbano contenere informazioni specifiche su:
- formato elettronico del DGUE,
- indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE,
- modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.
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La legislazione in materia di DGUE ha previsto, al fine di agevolare l'introduzione della pratica, una prima fase transitoria della durata di sei mesi in cui le stazioni appaltanti "che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE" possono richiedere nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.
Passati questi primi sei mesi, dal 18 ottobre 2018 scatta dunque l'obbligo definitivo. Da tale data, quindi, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche emanate da AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, con Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016.
A dover seguire le disposizioni dell'AgID, lo ricordiamo, sono:
- stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, prestatori di servizi;
- operatori economici;
- soggetti istituzionali gestori di servizi, piattaforme e banche dati coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione;
- Registri pubblici nazionali;
- soggetti che erogano servizi di aggregazione dei dati, potenzialmente coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione.
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