Pace fiscale – come aderire alla definizione agevolata
Pronte regole e scadenze per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018 prevista dal decreto fiscale. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.
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Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono state definite le modalità e i termini di versamento relativi ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119-2018.
Il decreto fiscale ha infatti previsto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi e gli eventuali accessori.
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In cosa consiste l’agevolazione
La nuova misura si applica agli atti del procedimento di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, ad eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie. Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente.
Si tratta di una modalità più vantaggiosa dell’acquiescenza agevolata all’accertamento, spiega l'Agenzia delle Entrate, in quanto non è prevista solo una riduzione delle sanzioni, ma l’esclusione integrale delle stesse e degli interessi.
Gli atti interessati dalla definizione agevolata
Sono definibili gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del Dlgs. n. 218 del 1997.
La definizione agevolata si applica inoltre agli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (indicati ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge n. 311-2004), notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati.
Sono ammessi alla definizione anche gli inviti al contraddittorio, notificati fino al 24 ottobre 2018, che contengono maggiori imposte e per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento.
Infine, rientrano nella disciplina agevolativa gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018, ma non ancora perfezionati, per i quali, alla stessa data non è ancora decorso il termine per il versamento e il perfezionamento dell’adesione.
Quando e come effettuare i versamenti
Le scadenze entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diverse in base al tipo di atto:
- per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso;
- per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018;
- gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.
Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte e contributi, il contribuente può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera da presentare direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento.
In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23. Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
> Provvedimento 9 novembre 2018 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento