Bonus Ricerca: agevolabili le spese sostenute su incarico di socio USA
I costi sostenuti per attività di R&S commissionata a una società residente in Italia dal socio unico statunitense sono ammissibili al credito di imposta ricerca e sviluppo. Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.
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Con il principio di diritto n. 15 dell'11 dicembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha precisato le condizioni di ammissibilità al bonus ricerca e sviluppo delle spese sostenute da una società residente in Italia su incarico di un socio statunitense cui vengono riaddebitati i costi. Indipendentemente dal corrispettivo contrattuale pattuito con il committente, spiega l'Agenzia, ai fini dell'accesso all'incentivo rilevano le singole voci di spesa appartenenti alle categorie di costi ammissibili che rientrano nel periodo d’imposta in cui sono state effettivamente sostenute.
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Il chiarimento delle Entrate
Il credito di imposta ricerca e sviluppo, ricorda anzitutto l'Agenzia, è riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di R&S, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, in misura pari al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione.
Nel caso di ricerca commissionata, la legge di Bilancio 2017 ha previsto che il credito di imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, oppure in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996.
A fronte di questa modifica, la circolare n. 13/E-2017 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto commissionario residente che esegue attività di R&S per conto di committenti non residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell'agevolazione, al soggetto residente che effettua investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Ciò significa che, ai fini della determinazione del beneficio spettante, non assume rilievo il corrispettivo contrattuale pattuito con il committente estero, ma la somma delle singole voci di spesa, analiticamente documentate, appartenenti alle categorie di costi ammissibili all’agevolazione. Tali spese, precisa l'Agenzia, rileveranno nel periodo di imposta del loro effettivo sostenimento, e non in quello di completamento della commessa o dello stato di avanzamento della stessa.
Questa disposizione si applica anche nel caso in cui il contratto sia stipulato tra la società capo gruppo estera e la società controllata italiana dedita alle attività di ricerca e sviluppo, nonché nel caso in cui le spese agevolabili siano sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione degli accordi intercorrenti con la casa madre estera.
Di conseguenza, conclude l'Agenzia, la prassi è applicabile anche nell’ipotesi di attività di ricerca e sviluppo commissionata a una società residente in Italia da una società estera statunitense, la quale è socio unico della società commissionaria e a cui vengono riaddebitati i costi sostenuti.