APE: Entrate, credito di imposta anche per pensionati all'estero e incapienti
Il credito di imposta collegato all'Anticipo a garanzia pensionistica (APE) è accessibile anche per i soggetti residenti all'estero e per quelli che rientrano nella no tax area.
> Pensioni – come richiedere il prestito APE
Con la risoluzione n. 88/E del 17 dicembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sull'APE volontaria.
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Come funziona l'APE volontaria
L'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) è un prestito garantito dalla futura pensione di vecchiaia del richiedente, sulla quale sarà recuperato ratealmente l’ammontare del finanziamento comprensivo degli interessi passivi e dei premio assicurativo di premorienza.
La misura è destinata ai soggetti iscritti a determinate forme previdenziali, con almeno 63 anni di età e 20 anni di contribuzione, che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta per il tramite dell’INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.
Il prestito viene corrisposto mensilmente ai beneficiari da parte degli Istituti finanziatori e successivamente recuperato dall’INPS sul trattamento pensionistico spettante agli interessati.
Le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
Il chiarimento delle Entrate
Il quesito rivolto dall'INPS alle Entrate riguarda la possibilità di corrispondere il credito di imposta in favore di pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolativo contro la doppia imposizione fiscale e dei pensionati appartenenti alla no tax area.
Nel presupposto che i soggetti residenti all’estero e quelli incapienti possano beneficiare dell’APE volontaria, spiega l'Agenzia nella risoluzione, in linea con quanto affermato nella relazione tecnica alla norma di introduzione dell’APE volontaria, secondo cui il credito di imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza, l'agevolazione, sotto forma di rimborso, può essere riconosciuta dall’INPS, in favore di tali soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione.
L’Istituto Previdenziale potrà recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’erario.