Entrate - come utilizzare eccedenza ACE in caso di accertamento
Con la Circolare n. 5-2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di utilizzare l’eccedenza di ACE a scomputo dei maggiori imponibili oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione.
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L'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese finalizzato a riequilibrare il trattamento fiscale tra le aziende che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio, incoraggiando quest’ultima opzione mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi.
In particolare, l'accesso all'ACE permette di dedurre dal reddito imponibile i capitali che vengono utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese. Il contribuente che ha un’eccedenza ACE può riportarla nei periodi d’imposta successivi ai fini Ires o convertirla, in tutto o parzialmente, in credito d’imposta Irap.
La legge di Bilancio 2019 ha abrogato la disciplina dell’ACE con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, facendo salva la possibilità di scomputare l’eccedenza di ACE del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi.
Dal momento che la normativa non si esprime sulla possibilità di scomputare l’eccedenza di ACE dai maggiori imponibili accertati o definiti, la nuova circolare delle Entrate fornisce delle indicazioni operative che si ispirano alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento, in ragione delle analogie sussistenti nei criteri di utilizzo.
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Scomputo eccedenza ACE in procedimenti di accertamento con adesione
Il primo chiarimento delle Entrate riguarda il fatto che, nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, è necessario considerare l’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta. In tal caso, il maggior reddito accertato dall’amministrazione finanziaria sarebbe confluito nel reddito complessivo netto e avrebbe trovato, quindi, compensazione con il rendimento nozionale ACE.
Pertanto, secondo l'Agenzia, l’eccedenza riportabile di ACE, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente.
L’eccedenza di rendimento nozionale ACE deve trovare esposizione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta oggetto di rettifica ed essere riportata nei periodi d’imposta successivi.
Scomputo eccedenza ACE in presenza di perdite
In caso di presenza di perdite di periodo o pregresse nell’anno d’imposta oggetto di rettifica, spiega l'Agenzia, sempre in ottica di ripristino, dal maggior reddito accertato dovrebbero essere scomputate prioritariamente le perdite stesse rispetto all’eccedenza di rendimento nozionale.
In sede di procedimento di adesione, quindi, il contribuente può richiedere lo scomputo dell’eccedenza di ACE per abbattere solo la parte del maggior imponibile che ecceda le eventuali perdite di periodo e pregresse esposte nella dichiarazione del periodo d’imposta oggetto di rettifica e utilizzabili nella misura prevista in relazione alla loro natura.
Qualora il contribuente decida in sede di adesione di presentare il Modello IPEA per chiedere lo scomputo delle perdite pregresse, presenti nel periodo d’imposta oggetto di rettifica e non utilizzate alla data di presentazione dell’IPEA, l’ufficio competente dovrà scomputare prioritariamente le perdite pregresse e, sull’ammontare residuo, l’eccedenza di ACE.
Una volta operato lo scomputo dell’eccedenza di ACE, dovrà infine assicurare che la stessa non permanga nella disponibilità del contribuente, allo scopo di evitare un’eventuale duplicazione di deduzione.
Scomputo dell’eccedenza di ACE per i soggetti aderenti al consolidato
Il riconoscimento dell’eccedenza riportabile di ACE a scomputo del maggior imponibile accertato è ammesso anche per i soggetti aderenti al consolidato nazionale.
L’eventuale eccedenza di ACE, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, deve essere prioritariamente, e nei limiti del reddito del gruppo, attribuita alla fiscal unit.
L’eccedenza non trasferita per mancanza di capienza nel reddito del gruppo, sarà riportabile, anche parzialmente, nei periodi d’imposta successivi dalle singole società aderenti al consolidato e potrà essere trasferita alla fiscal unit anche nei periodi d’imposta successivi; in alternativa, la singola consolidata può trasformare tale eccedenza in credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai fini Irap.
> Agenzia Entrate - chiarimenti su Aiuto alla Crescita Economica-ACE