Aiuto alla crescita economica - come presentare le istanze di interpello
C’è tempo fino al 31 ottobre 2017 per presentare interpello per il 2016. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate.
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L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull’agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017.
Cos'è l'Aiuto alla Crescita Economica - ACE
L'obiettivo dell'Aiuto alla Crescita Economica, introdotto dalla legge n. 214/2011, è incentivare le imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi. In particolare, l’accesso all'ACE permette di dedurre dal reddito imponibile i capitali che vengono utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese, con lo scopo di favorire il finanziamento delle PMI mediante capitale proprio.
Possono fruire dell'incentivo fiscale anche le società estere che hanno trasferito la propria residenza in Italia, a partire dal periodo d’imposta in cui assumono la qualifica di soggetto residente. Sono invece escluse dall’agevolazione le società sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, anche se in questo ultimo caso il beneficio è escluso solo quando la procedura non è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività, mentre è ammesso in caso di risanamento dell'impresa.
L'ACE nella Manovrina
Con la Manovrina sono state riscritte le norme in materia di Aiuto alla Crescita Economica, in primo luogo sopprimendo le disposizioni che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (“criterio incrementale su base mobile”).
Inoltre, è stata approvata una riduzione delle aliquote ACE: a partire dall’ottavo periodo d’imposta di vigenza della disciplina ACE (vale a dire dal 2018 in poi), l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5% (anziché al 2,7%).
In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3%; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4%, 4,5%, 4,75% e all'1,6%. Modificata anche l’aliquota per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, che scende dal 2,3% all’1,6%.
Il decreto MEF del 3 agosto 2017
Nel corso dei primi anni di applicazione dell’incentivo è emersa “la necessità di affinare alcune norme di attuazione contenute nel precedente decreto al fine di chiarire gli aspetti che hanno determinato incertezze in ordine alla determinazione dell’ACE”.
Fra le altre novità introdotte dal decreto, l’articolo 10 prevede alcune disposizioni antielusive tese ad evitare, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi dell’aiuto. Viene innanzitutto individuata in maniera più puntuale la nozione di gruppo rilevante e, per le persone fisiche, viene inserito il riferimento alle partecipazioni possedute dai familiari. Vengono inoltre individuate le operazioni, realizzate prevalentemente tra società appartenenti al medesimo gruppo, che determinano automaticamente un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo ACE.
> ACE: tutte le novità introdotte dal decreto MEF del 3 agosto 2017
I chiarimenti dell’Agenziale delle entrate
Con la circolare n. 26/E firmata il 26 ottobre dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia precisa l’ambito temporale della nuova disciplina antielusiva prevista dal decreto MEF e illustra come presentare le istanze di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2017.
Inoltre, in riferimento alle domande di interpello ancora in corso di istruttoria, il Fisco fornisce indicazioni operative al fine di coordinare la lavorazione di queste istanze con le novità introdotte dal decreto.
Il perimetro temporale delle norme antielusive
Le norme della nuova disciplina trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018. In particolare, per l’arco temporale che va dal periodo d’imposta 2011 al periodo d’imposta 2017, la circolare chiarisce che:
- per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall’ultimo intervento normativo;
- per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono ancora aperti) i contribuenti possono invece fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando “integralmente” il nuovo regime.
Interpello e proroga delle dichiarazioni
L’Agenzia specifica che, in base alla proroga disposta dal dpcm del 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono presentare l’interpello Ace relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31 ottobre 2017.
Considerando che i termini dichiarativi per il periodo 2016 sono ancora pendenti per effetto del Dpcm di proroga, la circolare precisa che la preventività delle istanze di interpello (non solo quelle collegate alla disapplicazione della clausola antielusiva Ace) si misura rispetto al termine prorogato. Con particolare riferimento alle istanze di interpello probatorio Ace, la circolare fornisce, inoltre, indicazioni operative sulla gestione delle istanze ancora in corso di istruttoria, al fine di coordinarne la lavorazione con le novità.
Photo credit: Marco Verch