Partite IVA e regime forfettario: chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
Le principali novità e le risposte alle domande più frequenti sui requisiti di accesso e di esclusione dalla tassazione agevolata per le Partite IVA.
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Nel 2021 si applicano le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020 per usufruire del regime forfettario. Rispetto ad alcune previsioni non del tutto chiare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, facendo chiarezza su alcuni aspetti delle norme.
Quali sono i nuovi requisiti per accedere al regime forfetario?
La Manovra 2020 ha ristretto la platea di soggetti che possono accedere al regime forfettario.
Anche se, infatti, il limite dei ricavi per rimanere all'interno del regime forfettario resta quello dei 65mila euro, con la legge di bilancio 2020 vengono introdotti due ulteriori requisiti:
- il primo è quello che richiede alle partite IVA di non aver sostenuto, nell’anno precedente, spese superiori a 20mila euro lordi per il personale e per il lavoro accessorio;
- il secondo riguarda, invece, i redditi da lavoro dipendente o da pensione (sempre riferiti all’anno precedente) che non debbono avere superato i 30mila euro l’anno.
Regime forfetario accessibile se il reddito è in primis italiano
Se il contribuente è residente in un paese dell’UE e produce in Italia almeno il 75% dei suoi redditi potrà, dal 2021, applicare il regime forfetario in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma nonostante abbia lasciato lo Stato.
Lo specifica l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 519 del 28 luglio 2021, a seguito di un interpello presentato da una professionista che svolge la propria attività ricevendo incarichi soprattutto in Italia.
Decadenza immediata regime forfettario per chi nel 2019 ha avuto stipendi superiori a 30mila euro
Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2020, da più parti erano arrivate richieste di chiarimenti sulla data di decorrenza delle nuove disposizioni. Dubbi a cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020.
Con la risoluzione l’Agenzia conferma che i limiti sono in vigore già dal 1° gennaio 2020.
In altri termini, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i due nuovi limiti (i 20mila euro per il lavoro accessorio e i 30mila euro per redditi da lavoro dipendente e/o da pensioni) non potranno accedere al regime forfettario nel 2020.
Nella risoluzione, infatti, l’Agenzia scrive testualmente che:
- “I contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti previsti nel comma 54 (spese per personale accessorio) non potranno accedere al regime forfetario nel 2020”;
- La clausola di esclusione prevista dal comma 57, lettera d-ter) (redditi da lavoro dipendente o da pensione) “opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000 euro”.
L’Agenzia inoltre conferma che le disposizioni previste dalla nuova Legge di bilancio non sono in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente perché non impongono nessun nuovo adempimento, ma prevedono “esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie”.
La conferma che la norma non è in contrasto con lo Statuto del Contribuente è un chiarimento importante. Nelle settimane passate, infatti, molti avevano affermato che l’applicazione dei nuovi limiti dovesse slittare al 2021 perché lo Statuto stabilisce un termine minimo di 60 giorni per l’entrata in vigore di nuovi adempimenti tributari. Adempimenti che, per molti, avrebbero ricompreso anche l’adeguamento al rispetto dei nuovi limiti.
Su questo punto, invece, l’Agenzia ha affermato che non si tratta di nuovi adempimenti ma, appunto, solo della verifica del superamento o meno di tali limiti.
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