ZFU Sisma Centro Italia: tax credit e' vincolato ad area agevolata
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito di imposta per attività imprenditoriali svolte nella ZFU creata a seguito del sisma in Centro Italia è riconosciuto solo per il reddito ordinario d'impresa prodotto nel perimetro della Zona Franca Urbana.
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Il chiarimento delle Entrate arriva in risposta all'interpello di un'impresa beneficiaria del tax credit ZFU Sisma Centro Italia che, a seguito di una riorganizzazione aziendale, con conferimento di un ramo d’azienda di altra società che ha sede nel perimetro della Zona Franca, vorrebbe rivalutare i beni d’impresa e utilizzare il credito per pagare la relativa imposta sostitutiva.
Credito d'imposta ZFU Sisma Centro Italia, come funziona
Nella risposta n. 197/E del 30 giugno 2020, l'Agenzia ricorda anzitutto il funzionamento del credito d'imposta previsto dall’articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 a sostegno delle imprese e dei professionisti con sede nella Zona Franca Urbana.
Il beneficio, che consiste nell'esenzione dalle imposte sui redditi per l'attività svolta nella ZFU fino a un massimo 100mila euro per ciascun periodo d’imposta e dall’Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella Zona Franca nel limite di 300mila euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione, è infatti strettamente connesso alla riduzione del fatturato per effetto del terremoto.
Inoltre, il Fisco ricorda che il decreto MISE del 10 aprile 2013 stabilisce che “le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo Unico Imposte sui Redditi (...) né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR” non rilevano ai fini della determinazione del reddito agevolabile e che il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 dicembre 2017 ha disciplinato utilizzo in compensazione del tax credit tramite modello F24.
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Entrate, no a utilizzo indiscriminato del tax credit
Alla luce del quadro normativo, l’Agenzia esclude un utilizzo indiscriminato del credito d'imposta ZFU, come proposto dall'impresa istante. A fini della quantificazione del beneficio, infatti, "partecipano alla formazione del reddito agevolabile solo i componenti positivi e negativi derivanti dallo svolgimento dell'attività produttiva; ne sono, invece, esclusi i componenti di natura straordinaria, in conformità alla ratio legis della misura agevolativa, diretta a limitare il beneficio di esenzione ai redditi derivanti dall'attività "ordinaria" svolta nella ZFU".
In pratica, l'esenzione si applica solo al reddito ordinario d'impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU, e l'utilizzo del credito è possibile in riduzione dei versamenti dovuti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Imu e dei contributi previdenziali e assistenziali, soltanto se sono riferibili a quel reddito.
> Consulta la Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 197-2020