Sezione speciale Fondo garanzia PMI: ok a proroga moratoria art. 56 Cura Italia
Le istruzioni MCC per l'accesso alle moratorie previste dall’articolo 56 del dl Cura Italia dopo la proroga al 31 dicembre 2021 stabilita dal decreto Sostegni bis e autorizzata dalla Commissione europea.
Sostegni bis: cosa cambia per moratoria prestiti e Fondo garanzia Covid
A seguito del via libera di Bruxelles, il soggetto gestore MedioCredito Centrale ha pubblicato la circolare n. 5-2021 con le nuove indicazioni operative per l'accesso alla misura, che al 22 giugno 2021 conta 533.109 domande per un importo, pari a 14,6 miliardi a valere sulla Sezione Speciale Articolo 56 del Fondo di garanzia PMI.
La sezione Speciale del Fondo di garanzia PMI nel decreto Cura Italia
Il decreto Cura Italia ha previsto che le PMI colpite dall'epidemia di Covid-19 possano avvalersi di una serie di misure in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e altri intermediari finanziari e che le operazioni oggetto della moratoria siano assistite, su richiesta dei soggetti finanziatori, da un'apposita Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia da 1,7 miliardi, poi ridotta a 1,43 miliardi dal successivo decreto-legge n. 23-2020, il cosiddetto decreto Liquidità.
In particolare, il comma 2 dell'articolo 56 del Cura Italia ha previsto che:
- MISURA A - DIVIETO DI REVOCA. Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte alla data del termine delle misure,
- MISURA B – PROROGA. Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima della data del termine delle misure, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, alle medesime condizioni fino alla data del termine delle misure,
- MISURA C – SOSPENSIONE. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima della data di termine delle misure è sospeso sino alla data del termine delle misure e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Queste opzioni, accessibili previa comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della pandemia, sono destinate alle PMI le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data di pubblicazione del decreto, come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
In base al decreto ministeriale del 9 luglio 2020, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito le condizioni generali di ammissione alla Sezione speciale, la garanzia è prevista ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito e senza valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale, sulle operazioni finanziarie non già garantite dal Fondo che abbiano beneficiato di una delle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del dl Cura Italia.
Le condizioni di ammissibilità e le modalità di accesso alla Sezione speciale sono state definite dal Soggetto Gestore del Fondo, MedioCredito Centrale, con la circolare n. 15-2020, poi seguita dalla circolare n. 18-2020, con scadenza per la presentazione delle domande di garanzia al 18 dicembre 2020.
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Le nuove modalità operative della Sezione speciale art. 56 Cura Italia
Le modalità operative della Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia, definite dalla Circolare MCC n. 15-2020, sono state aggiornate dal MISE con decreto del 13 maggio 2021, cui ora fa seguito - con il via libera di Bruxelles alla proroga al 31 dicembre 2021 - una nuova circolare MCC.
In base al DM del 13 maggio 2021, i beneficiari finali della garanzia restano i soggetti che abbiano beneficiato delle misure previste dall’art. 56, comma 2, del Cura Italia e che non presentino, alla data di pubblicazione del decreto, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, nè esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della predetta circolare n. 272 del 2008 della Banca d’Italia.
I soggetti che possono richiedere la garanzia, previo accreditamento, sono invece le banche, gli intermediari, le imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori e le SFIS, nonché qualsiasi altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia.
La garanzia è concessa nella misura del 33%:
- in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura A, quindi il mantenimento delle linee a breve termine a revoca, sulla differenza tra l’importo accordato originario e l’importo utilizzato alla data di pubblicazione del decreto;
- in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura B, cioè la proroga contrattuale delle linee a breve scadenza, sull’importo dei prestiti non rateali la cui scadenza è stata prorogata;
- in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura C, vale a dire la sospensione del pagamento della quota capitale e interessi delle rate in scadenza, sull’importo delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
La garanzia interviene, fermo restando il limite dell’importo massimo garantito di cui sopra:
- in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura A, sui maggiori utilizzi, alla data del termine delle misure, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del decreto-legge, comprensivo degli interessi di mora maturati e delle eventuali spese legali sostenute;
- in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura B, sull’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, e delle eventuali spese legali sostenute;
- in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura C, sull’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, e delle eventuali spese legali sostenute.
I soggetti richiedenti possono inoltrare al Gestore del Fondo le richieste di ammissione alla garanzia entro la data che verrà comunicata dal Gestore del Fondo tramite un'apposita circolare operativa, utilizzando il Portale FdG. Possibile anche la trasmissione di un elenco di richieste elaborato in forma digitale, secondo le specifiche tecniche pubblicate dal Gestore.
Alle richieste pervenute viene assegnato un numero di posizione identificativo, che viene comunicato sia ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, che ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, insieme all'indicazione del responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria.
Le proposte di ammissione, o di non ammissione sono deliberate dal Consiglio di gestione entro due mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta, e comunque entro il termine per la concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework, e comunicate, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera, sia ai soggetti richiedenti che ai beneficiari finali.
L’ammissione alla garanzia è deliberata dal Consiglio di gestione subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico della Sezione speciale, il cui esaurimento viene comunicato tempestivamente sul sito del Fondo di garanzia PMI.
L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento del beneficiario. Per inadempimento si intende:
- nel caso delle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura A, il mancato pagamento delle somme dovute per capitale ed interessi a fronte della revoca o risoluzione dell’operazione, ovvero il mancato pagamento delle somme dovute per capitali ed interessi alla scadenza dell’operazione;
- per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura B, il mancato pagamento delle somme dovute per capitale ed interessi alla scadenza dell’operazione;
- per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura C, il mancato pagamento delle somme dovute per capitali ed interessi relative a una o più rate di prestiti o a uno o più canoni leasing;
- per tutte le operazioni finanziarie che hanno beneficiato di una delle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del Cura Italia, l’ammissione del soggetto beneficiario finale ad una procedura concorsuale.
Come funziona la proroga al 31 dicembre 2021
Con la circolare 5/2021 Mediocredito Centrale rinvia al DM del 13 maggio per la disciplina delle garanzie sussidiarie rilasciate a valere sulla Sezione speciale e, a seguito della proroga della moratoria al 31 dicembre 2021, detta le condizioni per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato delle misure di sostegno previste dall’articolo 56 del Cura Italia.
In particolare, per quanto riguarda le operazioni finanziarie che non erano già state ammesse alla garanzia ordinaria del Fondo:
- a) qualora non abbiano beneficiato della proroga prevista dall’art. 16 del dl Sostegni bis e non sia stata ancora inviata richiesta di garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo, il termine ultimo per l’invio di quest’ultime è fissato alla data del 15 settembre 2021;
- b) qualora abbiano beneficiato della proroga prevista dall’art. 16 del dl Sostegni bis e non sia stata ancora inviata richiesta di garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo, il termine ultimo per l’invio di quest’ultime è fissato alla data del 15 settembre 2021;
- c) qualora siano state già ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo e abbiano beneficiato della proroga prevista dall’art. 16 del dl Sostegni bis, il termine ultimo per comunicare tale proroga è fissato alla data del 15 settembre 2021;
Per le operazioni finanziarie già ammesse alla garanzia ordinaria del Fondo che hanno beneficiato della proroga prevista dall’articolo 16 del dl Sostegni bis, il termine ultimo per comunicare tale proroga è fissato alla data del 15 settembre 2021.