Ok alla proroga del Fondo garanzia PMI. Come cambiano le coperture
Dopo il via libera di Bruxelles alla proroga della disciplina speciale del Fondo centrale di garanzia fino al 31 dicembre 2021, il gestore MedioCredito centrale fa il punto sulle principali novità.
Sostegni bis: cosa cambia per moratoria prestiti e Fondo garanzia Covid
Le nuove disposizioni, illustrate nella Circolare MCC n. 6/2021, si applicano alle operazioni presentate al Fondo di garanzia a partire dal 24 giugno e deliberate dal 1° luglio 2021.
La proroga della disciplina speciale del Fondo di garanzia PMI
Frutto di un intenso negoziato tra la DG Concorrenza della Commissione europea e i Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia, l'ok alla proroga al 31 dicembre dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia è stato annunciato da Bruxelles il 29 giugno. Rispetto al quadro prospettato dal decreto Sostegni bis, tuttavia, la Commissione stabilisce che la durata massima dei prestiti garantiti passi da sei a otto anni, anziché a dieci anni come previsto dal dl 73-2021.
Insieme alla disciplina speciale del Fondo gestito da MCC, Bruxelles ha autorizzato la proroga fino a fine anno anche di Garanzia Italia, la garanzia di SACE, assistita dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19.
Nei giorni scorsi, inoltre, la Commissione ha approvato anche la proroga al 31 dicembre 2021 delle moratorie previste dall’articolo 56 del dl Cura Italia, con accesso all'apposita Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia.
Le novità nella circolare MCC 6-2021
A chiarire le novità introdotte dal Sostegni bis e ora autorizzate dalla Commissione è intervenuto il soggetto gestore del Fondo di garanzia con la circolare n. 6 del 30 giugno 2021, che si applica alle operazioni deliberate dal 1° luglio.
In particolare, la circolare spiega che per operazioni fino a 30mila euro:
- la copertura della garanzia diretta passa dal 100% al 90%
- la copertura massima dei confidi passa dal 100% al 90% dell’operazione finanziaria con riassicurazione/controgaranzia dal Fondo al 100%
- sono abolite le previsioni riguardanti il tasso di interesse massimo applicabile
Relativamente alle operazioni superiori alla soglia di 30mila euro:
- la copertura della garanzia diretta passa dal 90% all’80% (operazioni lettera c, comma 1, art.13 del DL Liquidità)
- la copertura per l’intervento dei confidi rimane invariata al 90% con riassicurazione/controgaranzia del Fondo al 100% (operazioni lettera d, comma 1, art.13 del DL Liquidità)
- la durata massima delle operazioni garantite passa da 6 a 8 anni, con la possibilità di richiedere il prolungamento fino al nuovo limite temporale per le domande già approvate (a copertura invariata per le operazioni di garanzia diretta).