Decreto Agosto: i chiarimenti INPS sulle indennita' per i lavoratori
Dalle indennità per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali agli aiuti per i lavoratori dello spettacolo, dal bonus per gli sportivi a quello per gli operatori marittimi. Ecco i chiarimenti INPS sugli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza della pandemia da coronavirus previsti dal decreto Agosto.
> Decreto Agosto: bonus INPS fino a mille euro, chi puo' richiederlo
Oltre ad estendere al mese di giugno il bonus di 600 euro per i lavoratori sportivi, già previsto dal dl Cura Italia e dal decreto Rilancio, il decreto Agosto (decreto-legge n. 104-2020) ha previsto una nuova indennità da 1.000 euro per:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI,
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo,
- lavoratori intermittenti, purché abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto,
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad 5mila euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata,
- soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Un nuovo sostegno al reddito, del valore di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, è riconosciuto invece ai lavoratori marittimi, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del decreto.
> Per approfondire: Tutte le misure del decreto Agosto
Messaggio INPS n. 3160 del 27 agosto 2020
Prima di pubblicare le circolari con l'illustrazione delle nuove misure introdotte dal decreto Agosto, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l’accesso alle indennità con il messaggio n. 3160-2020.
Il messaggio contiene anche indicazioni sulle prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, che il decreto Agosto ha prorogato per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto Rilancio.
> Per approfondire: Decreto Agosto: la Cassa integrazione e le altre misure per il lavoro
Circolare INPS n. 125 del 28 ottobre 2020
Successivamente, con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020, l’Istituto ha dettato le istruzioni amministrative relative all'indennità Covid-19 a favore dei lavoratori marittimi e alla indennità onnicomprensiva per le altre categorie di lavoratori colpite dell’emergenza epidemiologica.
La circolare precisa i requisiti per ottenere le indennità, individua le attività economiche interessate dal beneficio, analizza l’impatto sulla contribuzione figurativa e il diritto all’assegno per il nucleo familiare, precisa le tipologie dei rapporti di lavoro o dei trattamenti pensionistici che escludono il diritto e definisce il regime di incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità e altre prestazioni previdenziali.
La domanda per il riconoscimento dell’indennità può essere inoltrata dagli interessati con modalità telematica, mediante l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso, o tramite il servizio di Contact Center integrato.
I lavoratori che abbiano già beneficiato delle indennità Covid di cui al decreto Cura Italia e/o del decreto Rilancio non devono presentare una nuova istanza. I lavoratori marittimi, dal momento che non erano previsti bonus analoghi per la categoria di appartenenza prima del dl Agosto – sono tenuti necessariamente a presentare la domanda per l’accesso all’indennità.
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