Accesso PMI al mercato UE dei capitali: pacchetto Listing Act in Gazzetta UE
Il Listing Act, ora in Gazzetta Ufficiale europea, è un pacchetto legislativo che punta a rendere i mercati dei capitali dell’UE più attraenti per le imprese europee e ad agevolare la quotazione di aziende di tutte le dimensioni, comprese le PMI, sulle borse dell’Unione.
La Dichiarazione di Budapest: al centro competitività, unità e investimenti
Il pacchetto Listing Act, approvato in via definitiva dal Consiglio dell'Unione lo scorso 8 ottobre, dopo l’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento nel febbraio 2024 e il voto della plenaria del 24 aprile scorso, è stato ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore fra 20 giorni.
Il nuovo pacchetto legislativo è composto da un regolamento, che modifica il regolamento sul prospetto, quello sugli abusi di mercato e il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari; una direttiva che modifica la MiFID II e abroga la direttiva che stabilisce le norme per la quotazione sui mercati dell’Unione; una direttiva sulle azioni a voto plurimo.
Mentre le disposizioni contenute nel regolamento vengono integrate immediatamente negli ordinamenti nazionali dei 27, gli Stati membri avranno 18 mesi per recepire la direttiva che modifica la MiFID II nella legislazione nazionale e due anni per recepire la direttiva sulle azioni con diritto di voto multiplo.
Cosa prevede il pacchetto Listing Act
Proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2022, il Listing Act si compone di misure che puntano a semplificare le regole applicabili alle aziende che intraprendono il processo di quotazione o che sono già quotate sui mercati pubblici dell’UE.
In dettaglio, il pacchetto appena pubblicato in Gazzetta si pone due obiettivi principali: da un lato, punta a ridurre i carichi burocratici e i costi sostenuti dagli emittenti già quotati, dall’altro, mira a facilitare e incoraggiare l'accesso iniziale a questi mercati per gli emittenti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).
Al fine di raggiungere questi scopi, il pacchetto prevede:
- Un nuovo regolamento che modifica:
- il Regolamento sul prospetto (2017/1129), con l’obiettivo di facilitare il processo di quotazione, riducendo i costi e i carichi amministrativi;
- il Regolamento sugli abusi di mercato (596/2014), al fine di alleggerire alcuni oneri a carico degli emittenti e di altri partecipanti al mercato legati a questo regolamento;
- il Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (600/2014), noto anche con l’acronimo “MiFIR”, per introdurre modifiche tecniche che allineino il MiFIR al Listing Act, rendendo così gli strumenti finanziari più uniformi e trasparenti.
- Una direttiva (2024/2811) che:
- modifica la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (2014/65), nota come “MiFID II”, con l’obiettivo di promuovere una maggiore ricerca in materia di investimenti sulle imprese dell’Unione, in particolare le aziende a bassa e media capitalizzazione, e di conferire a tali imprese maggiore visibilità e più prospettive di attrarre potenziali investitori;
- abroga la Direttiva 2001/34, che stabilisce le norme sia per la quotazione sui mercati dell’Unione, sia per il quadro di regolamentazione e di vigilanza per i mercati primari dell’Unione. Motivo dell’abrogazione è che la direttiva conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità troppo ampio, impedendo un processo di armonizzazione normativa a livello UE.
- Una direttiva (2024/2810) sulle azioni a voto plurimo, per agevolare l’emissione e l’utilizzo di queste azioni per le imprese che si quotano per la prima volta su un impianto di negoziazione multilaterale (Multilateral trading facility - MTF), con il duplice obiettivo di attrarre e trattenere le imprese in forte crescita nell’UE e di consentire agli azionisti di controllo di mantenere tale controllo anche dopo la quotazione.
Quali sono i benefici per le imprese derivanti dal Listing Act
L’entrata in vigore del pacchetto porta con sé una serie di importanti benefici per le aziende europee.
Anzitutto, le nuove norme alleggeriscono i requisiti che le imprese devono possedere nei processi di quotazione in borsa, semplificando le regole di quotazione. Tale semplificazione potrebbe avere importanti effetti positivi per le aziende anche in termini economici: secondo i dati della Commissione le aziende quotate potrebbero risparmiare circa 100 milioni di euro all’anno grazie alla riduzione dei costi di conformità, con un risparmio di 67 milioni di euro all’anno solo grazie alle regole semplificate sul prospetto.
In secondo luogo, il pacchetto facilita l'accesso al finanziamento, soprattutto per le PMI, riducendo la loro dipendenza dai prestiti bancari e offrendo loro alternative di accesso ai capitali attraverso i mercati azionari. La quotazione in borsa, infatti, consente alle aziende di accedere a capitale azionario e di debito, promuovendo la diversificazione delle fonti di finanziamento.
In terzo luogo, il Listing Act contrasta la frammentazione delle normative nazionali che limitano la flessibilità delle aziende nell’emissione di azioni con diritto di voto multiplo quando si stanno quotando, un aspetto particolarmente importante per le imprese in forte crescita.
Infine, il nuovo pacchetto apporta vantaggi specifici per le PMI - spina dorsale dell’economia europea che dà lavoro a 100 milioni di persone circa - legati a una maggiore visibilità verso gli investitori sui mercati finanziari grazie a nuove disposizioni sulla ricerca sugli investimenti e a un regime sanzionatorio più proporzionato per le violazioni minori delle normative sugli abusi di mercato.
Perché la Commissione ha proposto il Listing Act
Per capire meglio le ragioni che hanno portato la Commissione europea a proporre il Listing Act, vale la pena sottolineare che il pacchetto si inserisce in una più ampia iniziativa europea, l’Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union, CMU), concepita per creare un mercato unico per i capitali nell’UE, che sia più “integrato, competitivo e accessibile”.
Centrale sia nel Rapporto Draghi che in quello Letta, l’Unione dei mercati dei capitali mira ad attrarre investimenti e a facilitare l’accesso al finanziamento per le imprese e gli investitori in tutta l’UE, attraverso la creazione di un mercato unico per il capitale, riducendo al contempo la dipendenza dalle banche per il finanziamento, e quindi diversificando le fonti di finanziamento in particolare per le PMI, e stimolando una crescita economica più sostenibile. Un mercato dei capitali unico, inoltre, faciliterebbe gli investimenti transfrontalieri con effetti positivi anche in termini di attrazione degli investimenti esteri (rendendo così i mercati finanziari europei più liquidi e competitivi), rafforzerebbe il ruolo dell’euro come valuta di investimento internazionale, supporterebbe gli investimenti in innovazione e contribuirebbe alla transizione green e digitale.
In tale contesto, il Listing Act rappresenta quindi un tassello fondamentale per la realizzazione dell’Unione dei mercati dei capitali.
Il pacchetto, inoltre, è strettamente collegato alla strategia europea di sostegno alle PMI (SME Relief Package), che infatti prevede - tra le altre cose - l’agevolazione della loro quotazione in borsa. A tal proposito, la creazione dei “mercati di crescita per le PMI”, un mercato dedicato agli emittenti di piccole dimensioni, ha migliorato negli ultimi anni l'accesso più economico e semplificato ai mercati pubblici per le PMI. Ma sarà il Listing Act - grazie alla riduzione della burocrazia e dei costi, nonché mediante la diversificazione delle fonti di finanziamento - a contribuire ulteriormente al miglioramento dell’accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali.